Art. 4. 1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di liquidazione coatta amministrativa, le societa' controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, possono presentare domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previa autorizzazione del commissario liquidatore che potra' presentare anche direttamente la stessa domanda. 2. Qualora l'autorita' competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa di una delle societa' controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ovvero abbia accolto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di cui al comma 1, gli atti ed i contratti previsti nel comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge, compiuti ovvero stipulati dal commissario liquidatore dell'EFIM in data anteriore all'assoggettamento della societa' alla liquidazione coatta amministrativa, ovvero al concordato preventivo, hanno gli stessi effetti di quelli posti in essere, a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal commissario nominato per la procedura effettivamente instaurata. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e secondo la procedura del medesimo articolo, possono essere convertiti in capitale delle societa' mutuatarie anche i crediti vantati da societa' controllate dall'ente soppresso poste in liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 2448, comma primo, numeri 1), 2), 3), 5) e 6), del codice civile, ovvero poste in liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 2 del D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art. 1. Per il testo dell'art. 4 del medesimo decreto si veda in nota all'art. 3. Il comma 3 dell'art. 7 dello stesso decreto cosi' recita: "I crediti nascenti da prestiti tra l'ente soppresso e le societa' controllate o tra le stesse societa' controllate, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, ivi compresi quelli nascenti dalla escussione relativa a garanzie rilasciate antecedentemente alla data del 17 luglio 1992 sono convertiti in capitale delle societa' mutuatarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 17 luglio 1992. Le assemblee delle societa' stesse, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del predetto decreto da parte del commissario liquidatore, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente adeguamento del capitale sociale".
- Il R.D. n. 267/1942 reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Il titolo V (articoli da 194 a 215) reca norme sulla liquidazione coatta amministrativa. L'art. 160 di detto decreto e' cosi' formulato: "Art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla procedura). - L'imprenditore che si trova in istato d'insolvenza, fino a che il suo fallimento non e' dichiarato, puo' proporre ai creditori un concordato preventivo secondo le disposizioni di questo titolo se: 1) e' iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall'inzio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, ed ha tenuto una regolare contabilita' per la stessa durata; 2) nei cinque anni precedenti non e' stato dichiarato fallito o non e' stato ammesso a una procedura di concordato preventivo; 3) non e' stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria o il commercio. La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni: 1) che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato; ovvero, se e' proposta una dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi; 2) che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall'art. 46, sempreche' la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1". - I numeri 1), 2), 3), 5) e 6) del comma primo dell'art. 2448 del codice civile stabiliscono che la societa' per azioni si sciolga: per il decorso del termine (n. 1); per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo (n. 2); per l'impossibilita' di funzionamento o per la continuata inattivita' dell'assemblea (n. 3); per deliberazione dell'assemblea (n. 5); per le altre cause previste dall'atto costitutivo (n. 6).