Art. 4.
  1. Sino a quando non sia stata presentata domanda  di  liquidazione
coatta  amministrativa,  le  societa'  controllate  dall'EFIM  di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33,
possono  presentare  domanda  di  concordato  preventivo   ai   sensi
dell'articolo  160  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, previa
autorizzazione del  commissario  liquidatore  che  potra'  presentare
anche direttamente la stessa domanda.
  2.  Qualora  l'autorita'  competente abbia disposto la liquidazione
coatta amministrativa di una delle societa' controllate dall'EFIM  di
cui  all'articolo  2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,  n.
33,  ovvero  abbia  accolto il ricorso per l'ammissione al concordato
preventivo di cui al comma 1, gli atti ed i  contratti  previsti  nel
comma  1  dell'articolo  4  del citato decreto-legge, compiuti ovvero
stipulati dal commissario liquidatore  dell'EFIM  in  data  anteriore
all'assoggettamento   della   societa'   alla   liquidazione   coatta
amministrativa, ovvero al concordato  preventivo,  hanno  gli  stessi
effetti di quelli posti in essere, a norma del regio decreto 16 marzo
1942,   n.   267,   dal   commissario   nominato   per  la  procedura
effettivamente instaurata.
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  7,  comma  3,   del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,  n.  33,  e  secondo  la
procedura   del  medesimo  articolo,  possono  essere  convertiti  in
capitale  delle  societa'  mutuatarie  anche  i  crediti  vantati  da
societa'  controllate  dall'ente  soppresso  poste  in liquidazione a
seguito del verificarsi di una delle cause di cui all'articolo  2448,
comma  primo,  numeri  1), 2), 3), 5) e 6), del codice civile, ovvero
poste in liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
          Riferimenti normativi:
             -  Per il testo dell'art. 2 del D.L. n. 487/1992 si veda
          in nota all'art. 1. Per il testo dell'art. 4  del  medesimo
          decreto  si veda in nota all'art. 3. Il comma 3 dell'art. 7
          dello stesso decreto cosi' recita: "I crediti  nascenti  da
          prestiti  tra  l'ente soppresso e le societa' controllate o
          tra  le  stesse  societa'  controllate,   individuati   con
          apposito  decreto  del Ministro del tesoro, su proposta del
          commissario liquidatore, ivi compresi quelli nascenti dalla
          escussione relativa a garanzie rilasciate  antecedentemente
          alla  data  del  17 luglio 1992 sono convertiti in capitale
          delle societa' mutuatarie nella  misura  rappresentata  dal
          capitale  e  interessi  alla  data  del  17 luglio 1992. Le
          assemblee delle societa' stesse,  entro  centoventi  giorni
          dalla  data  di comunicazione del predetto decreto da parte
          del  commissario  liquidatore,  formalizzano,  mediante  la
          modifica  dei  relativi statuti, il conseguente adeguamento
          del capitale sociale".
 
             - Il R.D. n. 267/1942 reca la disciplina del fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta  amministrativa.  Il  titolo  V
          (articoli  da  194  a  215)  reca  norme sulla liquidazione
          coatta amministrativa. L'art. 160 di detto decreto e' cosi'
          formulato:
             "Art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla  procedura).
          -  L'imprenditore che si trova in istato d'insolvenza, fino
          a che il suo fallimento non e' dichiarato, puo' proporre ai
          creditori un concordato preventivo secondo le  disposizioni
          di questo titolo se:
              1)  e' iscritto nel registro delle imprese da almeno un
          biennio o almeno  dall'inzio  dell'impresa,  se  questa  ha
          avuto   una  minore  durata,  ed  ha  tenuto  una  regolare
          contabilita' per la stessa durata;
              2) nei cinque anni precedenti non e'  stato  dichiarato
          fallito   o  non  e'  stato  ammesso  a  una  procedura  di
          concordato preventivo;
              3) non e' stato condannato per bancarotta o per delitto
          contro  il  patrimonio,  la   fede   pubblica,   l'economia
          pubblica, l'industria o il commercio.
             La  proposta  di concordato deve rispondere ad una delle
          seguenti condizioni:
              1)  che  il  debitore  offra  serie  garanzie  reali  o
          personali   di   pagare   almeno   il  quaranta  per  cento
          dell'ammontare dei  crediti  chirografari  entro  sei  mesi
          dalla  data  di  omologazione del concordato; ovvero, se e'
          proposta una dilazione maggiore, che egli offra  le  stesse
          garanzie  per  il  pagamento  degli  interessi legali sulle
          somme da corrispondere oltre i sei mesi;
              2) che il debitore offra ai creditori per il  pagamento
          dei  suoi  debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel
          suo patrimonio alla  data  della  proposta  di  concordato,
          tranne   quelli  indicati  dall'art.    46,  sempreche'  la
          valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i
          creditori possano essere soddisfatti  almeno  nella  misura
          indicata al n. 1".
             - I numeri 1), 2), 3), 5) e 6) del comma primo dell'art.
          2448  del  codice  civile  stabiliscono che la societa' per
          azioni si sciolga:
              per il decorso del termine (n. 1);
              per il conseguimento  dell'oggetto  sociale  o  per  la
          sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo (n. 2);
              per   l'impossibilita'   di   funzionamento  o  per  la
          continuata inattivita' dell'assemblea (n. 3);
              per deliberazione dell'assemblea (n. 5);
              per le altre cause previste dall'atto  costitutivo  (n.
          6).