Art. 5. 1. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettere a) e b)," sono aggiunte le seguenti: "nonche' dei debiti di cui all'articolo 6, comma 4".
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 487/1992, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 8 del D.L. 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, dal presente articolo e dai successivi articoli 6, 7, 9 e 11, e' il seguente: "Art. 5. - 1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e con le modalita' indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore provvede al pagamento: a) dei debiti dell'ente soppresso, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate; b) dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle societa' controllate assunti nel periodo in cui le azioni delle societa' stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'art. 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione. 2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e al fine di agevolare il compimento delle operazioni del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, il Tesoro dello Stato, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria e con modalita' determinate con decreti del Ministro del tesoro, puo' garantire in tutto o in parte i debiti contratti con istituzioni creditizie necessari al finanziamento delle operazioni di cui all'art. 3. 2-bis. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di societa' previsti dal programma di cui all'art. 2, comma 2, e dai progetti di cui all'art. 3, comma, 2, nonche' dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovra' avere i contenuti di cui all'art. 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'art. 4, comma 1. 2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle societa' e aziende di cui all'art. 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle societa' dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonche' a societa' da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Peru', Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati. 2-quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali, attive e passive, facenti capo all'EFIM ed alle societa' dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonche' a societa' da queste ultime controllate, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Peru', Venezuela e Indonesia e con committenti, pubblici o privati, appartenenti ai predetti Stati, sono trasferiti dal commissario liquidatore, anche in deroga al programma di cui all'art. 2, comma 2, ed ai progetti di cui all'art. 3, comma 2, in una o piu' societa' all'uopo costituite, anche mediante scissione e previa individuazione con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore degli elementi patrimoniali da trasferire. Il trasferimento dei predetti elementi patrimoniali e' effettuato ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Sono trasferiti anche i crediti e le disponibilita' rivenienti dalla cessione, anche parziale, dei beni prodotti in esecuzione dei predetti contratti di fornitura. 2-quinquies. Alle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-quater si applicano le norme di cui all'art. 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, come per le operazioni previste dall'art. 4, comma 9. 2-sexies. Il decreto del Ministro del tesoro, di cui al comma 2-quater, tiene luogo a tutti gli effetti degli atti previsti dal codice civile per la realizzazione del trasferimento dei rapporti giuridici e delle poste patrimoniali di cui al comma 2-quater, ivi comprese le perizie e le relazioni. Il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'opposizione dei creditori e' ridotto a quindici giorni. Il capitale sociale della societa' risultante dall'operazione di trasferimento sara' corrispondente alla somma dei valori di libro degli elementi patrimoniali, attivi e passivi trasferiti. 2-septies. Le societa' risultanti dalle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-quater, direttamente o indirettamente, riconducibili all'ente soppresso sono escluse dalla procedura di attuazione della liquidazione dell'ente soppresso e sono trasferite al Ministero del tesoro. 3. Ai fini di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilita' di bilancio indicate dal comma 9. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro. Una somma non inferiore a lire 1.000 miliardi e' riservata ai pagamenti con le modalita' di cui all'art. 4, comma 12, primo periodo, nonche' al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attivita' commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle societa' di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle societa' di cui all'art. 2, comma 1, nonche' a professionisti e lavoratori autonomi. 4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1 e quelle di cui all'art. 6, comma 4, sono presentate al commissario liquidatore da coloro che hanno diritti da far valere entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non vi abbiano gia' provveduto. Su proposta del commissario liquidatore, da presentare entro il termine di sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, il Ministro del tesoro approva l'elenco dei crediti ammessi e di quelli non ammessi, dando comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi dal commissario liquidatore. Questi determina, non oltre trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande degli interessati, le modalita' per l'accertamento dei crediti, per la rinunzia ad eventuali garanzie ed azioni giudiziarie, nonche' le modalita' di pagamento in relazione alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 4. In pendenza dell'approvazione dell'elenco di cui al presente comma, il commissario liquidatore, qualora lo ritenga necessario per motivi di urgenza, puo' procedere comunque al pagamento di debiti di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' dei debiti di cui all'art. 6, comma 4, nei confronti di societa' controllate. 4-bis. L'elenco dei crediti di cui al comma 4 puo' essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento in contanti, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui all'art. 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti, ivi compresa la messa in liquidazione di altre societa' comprese tra quelle di cui al comma 1, lettera b). Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro conformemente alle modalita' e secondo le procedure di cui al comma 4. 4-ter. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992, relativi a societa' di cui al comma 1, lettera b), poste in liquidazione coatta amministrativa, e' approvato dal Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM. Il predetto elenco deve essere trasmesso al commissario liquidatore dell'EFIM dal commissario liquidatore delle societa' poste in liquidazione coatta entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni dell'elenco. L'estinzione, ai sensi del comma 1, dei debiti risultanti dal predetto elenco viene effettuata mediante consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3, con decorrenza degli interessi a favore dei singoli creditori a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' effettuato il deposito dell'elenco ai sensi del primo comma dell'art. 209 del citato regio decreto n. 267 del 1942. 4-quater. Nei confronti delle societa' di cui al comma 4-ter non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente al 18 luglio 1992. 4-quinquies. Per le societa' di cui al comma 4-ter l'estinzione dei debiti sorti dopo il 18 luglio 1992 e' effettuata a valere sulle disponibilita' di cassa, anche derivanti dalla liquidazione dell'attivo, nonche' dai trasferimenti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti. 4-sexies . Fatti salvi gli effetti di cui all'art. 6, comma 4, e le altre deroghe espressamente previste, la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle societa' di cui al comma 4-ter e' regolata dalle disposizioni di cui al titolo V del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267. 5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalita' da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalita', anche di tasso e di tempo. 6. I titoli, i prestiti e le somme anticipate possono essere in lire o in valuta. 7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilita' di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro puo' essere fissato l'importo massimo delle disponibilita' depositate presso il sistema bancario per le piu' urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore. 8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, eventuali accordi transattivi relativi ai debiti di cui al comma 1, lettere a) e b), su richiesta del commissario liquidatore, possono, con decreto del Ministro del tesoro, essere assistiti da garanzia del Tesoro dello Stato. 9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. 10. Ai fini delle imposte sui redditi le sopravvenienze attive derivanti dalle anticipazioni di cui al comma 3 nonche' quelle previste dall'art. 20 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, non concorrono a formare il reddito di impresa dei soggetti che le conseguono". Con riguardo alle disposizioni soprarichiamate si precisa quanto segue: per il testo dell'art. 2 dello stesso decreto si veda in nota all'art. 1; per il testo del comma 2 dell'art. 3 e dell'art. 4 del citato decreto si veda in nota all'art. 3; per il testo del comma 4 dell'art. 6 del medesimo decreto si veda qui appresso; il comma 1 dell'art. 7 della legge n. 218/1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) prevede che: "Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni"; l'art. 2503 del codice civile stabilisce che: "La fusione puo' essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle societa' che partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriori agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito. Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della societa' di idonea garanzia"; il R.D. n. 267/1942 reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Il titolo V (articoli da 194 a 215) reca norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Gli articoli 66 e 67 riguardano l'azione revocatoria ordinaria (art. 66) e la revoca degli atti a titolo oneroso, dei pagamenti e delle garanzie (art. 67); il D.L. n. 440/1992 non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993). Il predetto decreto e' stato sostituito dal D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Si trascrive il testo dell'art. 20 del D.L. n. 440/1992, simile nella sostanza all'art. 26 del D.L. n. 8/1993: "Art. 20 (Fondi per la gestione dell'EFIM). - 1. Per far fronte alle piu' urgenti necessita' di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, soppresso con decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414, e per sopperire alle necessita' inerenti la produzione e l'occupazione delle societa' controllate dell'Ente medesimo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al commissario liquidatore, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 300 miliardi al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualita'. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento 'Collocamento obbligatorio' iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992". - Il testo del comma 4 dell'art. 6 del citato D.L. n. 487/1992 e' il seguente: "I contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonche' i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992 restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa al termine della liquidazione di cui all'art. 4, comma 3, e all'inizio della procedura coatta amministrativa, ferme le disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme di cui all'art. 5, comma 1, qualora si tratti di obbligazioni assunte dall'ente soppresso o dalle societa' di cui alla lettera b) del predetto comma. Decorso il termine della liquidazione, i pagamenti residui saranno effettuati direttamente dalla Cassa depositi e prestiti entro i limiti di cui all'art. 5, comma 3. Il commissario liquidatore puo' risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese".