Art. 5.
  1. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 19
dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
febbraio  1993, n. 33, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettere a)
e b),"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "nonche'  dei  debiti  di  cui
all'articolo 6, comma 4".
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  testo dell'art. 5 del D.L. n. 487/1992, a seguito
          delle modifiche apportate dall'art. 8 del  D.L.  29  agosto
          1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          ottobre   1994,   n.  598,  dal  presente  articolo  e  dai
          successivi articoli 6, 7, 9 e 11, e' il seguente:
             "Art. 5. - 1. Nell'ambito delle  previsioni  di  cui  al
          comma  3  e  con  le modalita' indicate nei commi 4 e 6, il
          commissario liquidatore provvede al pagamento:
               a) dei debiti  dell'ente  soppresso,  compresi  quelli
          derivanti dalle garanzie da esso rilasciate;
               b)   dei   debiti,  compresi  quelli  derivanti  dalle
          garanzie rilasciate, delle societa' controllate assunti nel
          periodo  in  cui  le  azioni  delle  societa'  stesse  sono
          appartenute  per  intero,  direttamente  o  indirettamente,
          all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'art. 2,
          comma 2, ne venga prevista la liquidazione.
             2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e al
          fine  di  agevolare  il  compimento  delle  operazioni  del
          programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui
          all'art.  3,  comma  2,  il  Tesoro dello Stato, nei limiti
          consentiti dalla disciplina  comunitaria  e  con  modalita'
          determinate  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, puo'
          garantire in tutto  o  in  parte  i  debiti  contratti  con
          istituzioni  creditizie  necessari  al  finanziamento delle
          operazioni di cui all'art. 3.
             2-bis. Sono assistiti dalla  garanzia  dello  Stato  gli
          impegni  assunti  dal  commissario liquidatore in ordine al
          trasferimento  di  aziende  o  di  societa'  previsti   dal
          programma  di  cui all'art.   2, comma 2, e dai progetti di
          cui  all'art.  3,  comma,  2,  nonche'  dal   progetto   di
          ristrutturazione  del comparto ferroviario che dovra' avere
          i contenuti di cui all'art. 3, comma 2, ed essere approvato
          a norma dell'art. 4, comma 1.
             2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle  societa'
          e  aziende di cui all'art. 4, comma 2, sono garantite dallo
          Stato le obbligazioni assunte, o  comunque  facenti  carico
          all'EFIM,  e  alle societa' dal medesimo controllate di cui
          all'art. 2, comma 1, nonche' a societa'  da  queste  ultime
          controllate,  sia  quali  fornitrici  principali, sia quali
          cofornitrici o  subfornitrici  per  materiale  bellico,  in
          dipendenza  di  contratti  di  fornitura  stipulati in data
          anteriore  al  31  dicembre  1992 con i Governi degli Stati
          dell'Iraq, Iran, Libia, Peru', Venezuela e Indonesia, e con
          committenti, pubblici o privati,  appartenenti  agli  Stati
          sopra elencati.
             2-quater.  Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e
          tutte le poste patrimoniali, attive e passive, facenti capo
          all'EFIM ed alle societa' dal medesimo controllate  di  cui
          all'art.  2,  comma  1, nonche' a societa' da queste ultime
          controllate,  ed  attinenti  ai  rapporti   di   fornitura,
          cofornitura   o  subfornitura  per  materiale  bellico,  in
          dipendenza di contratti  di  fornitura  stipulati  in  data
          anteriore  al  31  dicembre  1992 con i Governi degli Stati
          dell'Iraq, Iran, Libia, Peru', Venezuela e Indonesia e  con
          committenti,  pubblici  o privati, appartenenti ai predetti
          Stati, sono trasferiti dal commissario  liquidatore,  anche
          in  deroga  al  programma di cui all'art. 2, comma 2, ed ai
          progetti di cui all'art. 3, comma 2, in una o piu' societa'
          all'uopo costituite,  anche  mediante  scissione  e  previa
          individuazione  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro su
          proposta  del  commissario   liquidatore   degli   elementi
          patrimoniali  da  trasferire. Il trasferimento dei predetti
          elementi patrimoniali e'  effettuato  ai  valori  di  libro
          risultanti dall'ultimo bilancio approvato.  Sono trasferiti
          anche  i  crediti  e  le  disponibilita'  rivenienti  dalla
          cessione, anche parziale, dei beni prodotti  in  esecuzione
          dei predetti contratti di fornitura.
             2-quinquies.  Alle operazioni di trasferimento di cui al
          comma 2-quater si applicano le norme  di  cui  all'art.  7,
          comma  1,  della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
          modificazioni, come per le operazioni previste dall'art. 4,
          comma 9.
             2-sexies. Il decreto del Ministro del tesoro, di cui  al
          comma  2-quater, tiene luogo a tutti gli effetti degli atti
          previsti  dal  codice  civile  per  la  realizzazione   del
          trasferimento   dei   rapporti   giuridici  e  delle  poste
          patrimoniali di cui al  comma  2-quater,  ivi  comprese  le
          perizie  e le relazioni. Il termine previsto dall'art. 2503
          del  codice  civile  per  l'opposizione  dei  creditori  e'
          ridotto  a  quindici  giorni.    Il  capitale sociale della
          societa' risultante dall'operazione di trasferimento  sara'
          corrispondente   alla  somma  dei  valori  di  libro  degli
          elementi patrimoniali, attivi e passivi trasferiti.
             2-septies. Le societa' risultanti  dalle  operazioni  di
          trasferimento  di  cui  al  comma  2-quater, direttamente o
          indirettamente,  riconducibili  all'ente   soppresso   sono
          escluse  dalla  procedura  di attuazione della liquidazione
          dell'ente soppresso e  sono  trasferite  al  Ministero  del
          tesoro.
            3. Ai fini di cui al presente articolo, la Cassa depositi
          e  prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e
          alla contrazione di prestiti per  un  controvalore  di  non
          meno  di  lire  9.000  miliardi e comunque nei limiti della
          compatibilita'  di   bilancio   indicate   dal   comma   9.
          Nell'ambito  della  predetta  somma  la  Cassa  depositi  e
          prestiti  e'  autorizzata  ad  effettuare  anticipazioni di
          cassa, nei limiti  di  importo  complessivi  stabiliti  con
          decreti  del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza
          e di tasso di interesse sono determinate  con  decreti  del
          Ministro  del  tesoro. Una somma non inferiore a lire 1.000
          miliardi e' riservata ai pagamenti con le modalita' di  cui
          all'art.  4,  comma 12, primo periodo, nonche' al pagamento
          di  acconti   alle   imprese   che   esercitano   attivita'
          commerciale  con  meno di 50 dipendenti ed alle societa' di
          servizi con meno di  100  dipendenti  creditrici  dell'ente
          soppresso  e  delle  societa'  di  cui all'art. 2, comma 1,
          nonche' a professionisti e lavoratori autonomi.
             4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1 e quelle
          di cui all'art. 6, comma 4, sono presentate al  commissario
          liquidatore da coloro che hanno diritti da far valere entro
          dieci  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, ove non vi abbiano gia'  provveduto.  Su  proposta
          del commissario liquidatore, da presentare entro il termine
          di sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione
          delle  domande, il Ministro del tesoro approva l'elenco dei
          crediti  ammessi   e   di   quelli   non   ammessi,   dando
          comunicazione  agli interessati delle decisioni adottate, a
          mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi
          dal commissario liquidatore. Questi  determina,  non  oltre
          trenta  giorni  dal  termine  per  la  presentazione  delle
          domande degli interessati, le modalita' per  l'accertamento
          dei  crediti,  per  la  rinunzia  ad  eventuali garanzie ed
          azioni giudiziarie, nonche' le modalita'  di  pagamento  in
          relazione  alle  ipotesi  di  cui  all'art.  6, comma 4. In
          pendenza dell'approvazione dell'elenco di cui  al  presente
          comma,  il  commissario  liquidatore,  qualora  lo  ritenga
          necessario per motivi di urgenza, puo'  procedere  comunque
          al  pagamento di debiti di cui al comma 1, lettere a) e b),
          nonche'  dei  debiti  di  cui  all'art.  6,  comma  4,  nei
          confronti di societa' controllate.
             4-bis.  L'elenco  dei  crediti  di  cui  al comma 4 puo'
          essere  aggiornato  per  tenere  conto  sia  di   eventuali
          variazioni  di  importo  determinate dalla maturazione fino
          alla  data  di   godimento   della   prima   cedola   delle
          obbligazioni  di  cui  al  comma 3, ovvero del pagamento in
          contanti, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e
          degli altri oneri relativi ai rapporti di cui  all'art.  6,
          comma  4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non
          superiori a  quelli  legali  per  i  crediti  originati  da
          rapporti diversi da quelli di cui all'art.  6, comma 4, sia
          delle   eventuali   variazioni   determinate   da   accordi
          transattivi, dalla correzione di errori  materiali,  ovvero
          da  altri  fatti o atti sopravvenuti, ivi compresa la messa
          in liquidazione di altre societa' comprese  tra  quelle  di
          cui  al  comma  1,  lettera  b).  Le  predette modifiche ed
          integrazioni vengono proposte dal  commissario  liquidatore
          ed  approvate  dal  Ministro  del tesoro conformemente alle
          modalita' e secondo le procedure di cui al comma 4.
             4-ter.  L'elenco  dei  crediti sorti prima del 18 luglio
          1992, relativi a societa' di cui al comma  1,  lettera  b),
          poste  in  liquidazione coatta amministrativa, e' approvato
          dal  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del  commissario
          liquidatore  dell'EFIM.  Il  predetto  elenco  deve  essere
          trasmesso  al   commissario   liquidatore   dell'EFIM   dal
          commissario    liquidatore    delle   societa'   poste   in
          liquidazione coatta entro il  termine  previsto  dal  primo
          comma  dell'art.  209  del  regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267. La medesima procedura  si  applica  per  le  eventuali
          modifiche  ed  integrazioni  dell'elenco.  L'estinzione, ai
          sensi del comma  1,  dei  debiti  risultanti  dal  predetto
          elenco  viene  effettuata mediante consegna di obbligazioni
          emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi  del  comma
          3,  con  decorrenza  degli  interessi  a favore dei singoli
          creditori a partire dal primo giorno del mese successivo  a
          quello  in  cui  e'  effettuato  il deposito dell'elenco ai
          sensi del  primo  comma  dell'art.  209  del  citato  regio
          decreto n. 267 del 1942.
             4-quater.  Nei  confronti delle societa' di cui al comma
          4-ter non si applicano gli  articoli  66  e  67  del  regio
          decreto  16  marzo 1942, n. 267, per i pagamenti relativi a
          crediti sorti successivamente al 18 luglio 1992.
             4-quinquies. Per le  societa'  di  cui  al  comma  4-ter
          l'estinzione  dei  debiti  sorti  dopo il 18 luglio 1992 e'
          effettuata a valere sulle disponibilita'  di  cassa,  anche
          derivanti   dalla  liquidazione  dell'attivo,  nonche'  dai
          trasferimenti   disposti   dal   commissario    liquidatore
          dell'EFIM  della provvista derivante da anticipazioni della
          Cassa depositi e prestiti.
             4-sexies . Fatti salvi gli effetti di  cui  all'art.  6,
          comma  4,  e  le  altre  deroghe espressamente previste, la
          procedura  di  liquidazione  coatta  amministrativa   delle
          societa'   di   cui   al  comma  4-ter  e'  regolata  dalle
          disposizioni di cui al titolo V del regio-decreto 16  marzo
          1942, n. 267.
             5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994
          e  per  un  massimo  di  venti anni, al rimborso alla Cassa
          depositi  e  prestiti  dei  titoli  emessi,  dei   prestiti
          contratti  e  delle  somme anticipate, secondo modalita' da
          stabilirsi   con   propri   decreti.   Gli   interessi   di
          preammortamento,  calcolati  applicando lo stesso tasso del
          rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o  delle
          anticipazioni,  sono  predeterminati  e  capitalizzati  con
          valuta  coincidente  all'inizio  dell'ammortamento  e  sono
          corrisposti  con  le  stesse modalita', anche di tasso e di
          tempo.
             6. I titoli, i prestiti e le  somme  anticipate  possono
          essere in lire o in valuta.
             7.  Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa
          depositi  e  prestiti  al   commissario   liquidatore,   ad
          esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti
          nei  confronti  dell'ente  soppresso,  devono  affluire  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          Tesoreria   centrale  dello  Stato  intestato  all'EFIM  in
          liquidazione.  Allo  stesso  conto  corrente  devono essere
          versate tutte  le  disponibilita'  di  spettanza  dell'ente
          soppresso  e  del commissario liquidatore depositate presso
          il sistema bancario. Con decreto del  Ministro  del  tesoro
          puo'  essere fissato l'importo massimo delle disponibilita'
          depositate presso il sistema bancario per le  piu'  urgenti
          ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.
             8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo,
          eventuali  accordi transattivi relativi ai debiti di cui al
          comma 1, lettere a) e  b),  su  richiesta  del  commissario
          liquidatore,  possono, con decreto del Ministro del tesoro,
          essere assistiti da garanzia del Tesoro dello Stato.
             9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del
          presente  articolo,  valutato  in  lire  1.500  miliardi  a
          decorrere  dall'anno  1994,  si  provvede mediante utilizzo
          parziale  delle  proiezioni  per  gli  anni  1994  e   1995
          dell'accantonamento   relativo  al  Ministero  del  tesoro,
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1993-1995,  al
          capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro per l'anno 1993.
             10. Ai fini delle imposte sui redditi le  sopravvenienze
          attive  derivanti  dalle  anticipazioni  di  cui al comma 3
          nonche' quelle previste dall'art. 20 del  decreto-legge  19
          novembre  1992, n. 440, non concorrono a formare il reddito
          di impresa dei soggetti che le conseguono".
             Con  riguardo  alle  disposizioni   soprarichiamate   si
          precisa quanto segue:
              per  il  testo dell'art. 2 dello stesso decreto si veda
          in nota all'art. 1;
              per il testo del comma 2 dell'art. 3 e dell'art. 4  del
          citato decreto si veda in nota all'art. 3;
              per  il  testo  del  comma  4  dell'art. 6 del medesimo
          decreto si veda qui appresso;
              il  comma  1  dell'art.  7  della  legge  n.   218/1990
          (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione
          patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico)
          prevede  che:  "Per  le  fusioni,  le  trasformazioni  e  i
          conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 le  imposte  di
          registro,  ipotecarie e catastali si applicano nella misura
          dell'uno per  mille  e  sino  ad  un  importo  massimo  non
          superiore  a  cento  milioni  di lire. Ai fini dell'imposta
          comunale  sull'incremento  di  valore  degli   immobili   i
          conferimenti  non  si  considerano atti di alienazione e si
          applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo  comma,
          secondo  periodo,  e  6,  settimo  comma,  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  643,  e
          successive modificazioni";
              l'art.  2503  del  codice  civile  stabilisce  che: "La
          fusione puo'  essere  attuata  solo  dopo  due  mesi  dalla
          iscrizione   ovvero   dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, ove  richiesta,  delle
          deliberazioni  delle  societa'  che  partecipano, salvo che
          consti il consenso dei rispettivi creditori anteriori  agli
          adempimenti  previsti  nel  terzo  e quarto comma dell'art.
          2501-bis,  il pagamento dei creditori che non hanno dato il
          consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un
          istituto  di  credito.  Durante  il  termine   suddetto   i
          creditori   indicati   nel   primo   comma   possono   fare
          opposizione. Il tribunale, nonostante  l'opposizione,  puo'
          disporre  che  la fusione abbia luogo previa prestazione da
          parte della societa' di idonea garanzia";
              il R.D. n. 267/1942 reca la disciplina del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e  della  liquidazione  coatta  amministrativa. Il titolo V
          (articoli da 194  a  215)  reca  norme  sulla  liquidazione
          coatta  amministrativa.  Gli  articoli  66  e 67 riguardano
          l'azione revocatoria ordinaria (art. 66) e la revoca  degli
          atti a titolo oneroso, dei pagamenti e delle garanzie (art.
          67);
              il  D.L.  n.  440/1992 non e' stato convertito in legge
          per decorrenza  dei  termini  costituzionali  (il  relativo
          comunicato  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n.  14 del 19 gennaio 1993).  Il  predetto
          decreto e' stato sostituito dal D.L. 18 gennaio 1993, n. 8,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
          n. 68. Si trascrive il  testo  dell'art.  20  del  D.L.  n.
          440/1992,  simile  nella  sostanza  all'art. 26 del D.L. n.
          8/1993:
             "Art. 20 (Fondi per la gestione dell'EFIM). - 1. Per far
          fronte alle  piu'  urgenti  necessita'  di  amministrazione
          dell'Ente    partecipazioni   e   finanziamento   industria
          manifatturiera  -  EFIM,  soppresso  con  decreto-legge  20
          ottobre  1992,  n.  414,  e  per  sopperire alle necessita'
          inerenti  la  produzione  e  l'occupazione  delle  societa'
          controllate   dell'Ente   medesimo,  la  Cassa  depositi  e
          prestiti  e'  autorizzata  a   concedere   al   commissario
          liquidatore,  con  determinazione  del  direttore  generale
          della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 300 miliardi
          al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello
          Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualita'.
             2. All'onere derivante dall'applicazione  del  comma  1,
          valutato  in  lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993,
          si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni
          1993 e 1994 dell'accantonamento 'Collocamento obbligatorio'
          iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  1992-1994,  sul
          capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro per l'anno 1992".
             - Il testo del comma 4 dell'art. 6 del  citato  D.L.  n.
          487/1992  e'  il  seguente: "I contratti e le operazioni di
          finanziamento a medio e lungo termine effettuati da  banche
          o istituzioni finanziarie, nonche' i contratti a termine su
          strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in
          essere  alla data del 18 luglio 1992 restano in vigore alle
          condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche  se  essa
          al termine della liquidazione di cui all'art. 4, comma 3, e
          all'inizio  della procedura coatta amministrativa, ferme le
          disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme  di
          cui  all'art. 5, comma 1, qualora si tratti di obbligazioni
          assunte  dall'ente  soppresso  o dalle societa' di cui alla
          lettera b) del predetto comma.  Decorso  il  termine  della
          liquidazione,   i   pagamenti  residui  saranno  effettuati
          direttamente dalla Cassa depositi e prestiti entro i limiti
          di cui all'art. 5, comma 3. Il commissario liquidatore puo'
          risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione  del
          programma  di cui all'art. 2, comma 2, con un preavviso non
          inferiore ad un mese".