Art. 6.
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 del  decreto-legge  19  dicembre
1992,  n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993, n. 33, sono inseriti i seguenti:
  "4-bis. L'elenco  dei  crediti  di  cui  al  comma  4  puo'  essere
aggiornato  per  tenere  conto sia di eventuali variazioni di importo
determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima
cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento  in
contanti,  degli  interessi  corrispettivi  ai tassi pattuiti e degli
altri oneri relativi ai rapporti di  cui  all'articolo  6,  comma  4,
ovvero  degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli
legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli  di  cui
all'articolo  6,  comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate
da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali,  ovvero
da  altri  fatti  o  atti  sopravvenuti,  ivi  compresa  la  messa in
liquidazione di altre societa' comprese tra quelle di cui al comma 1,
lettera b). Le predette modifiche ed  integrazioni  vengono  proposte
dal  commissario  liquidatore  ed  approvate  dal Ministro del tesoro
conformemente alle modalita' e secondo le procedure di cui  al  comma
4.
   4-ter.  L'elenco  dei  crediti  sorti  prima  del  18 luglio 1992,
relativi a  societa'  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  poste  in
liquidazione  coatta  amministrativa,  e'  approvato dal Ministro del
tesoro,  su  proposta  del  commissario  liquidatore  dell'EFIM.   Il
predetto  elenco  deve  essere  trasmesso  al commissario liquidatore
dell'EFIM  dal  commissario  liquidatore  delle  societa'  poste   in
liquidazione  coatta  entro  il  termine  previsto  dal  primo  comma
dell'articolo 209 del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267.  La
medesima   procedura   si  applica  per  le  eventuali  modifiche  ed
integrazioni dell'elenco. L'estinzione, ai sensi  del  comma  1,  dei
debiti  risultanti  dal  predetto  elenco  viene  effettuata mediante
consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi  e  prestiti  ai
sensi  del  comma  3,  con  decorrenza  degli  interessi a favore dei
singoli creditori a partire dal primo giorno del  mese  successivo  a
quello  in  cui  e'  effettuato  il deposito dell'elenco ai sensi del
primo comma dell'articolo 209 del citato regio  decreto  n.  267  del
1942.
    4-quater.  Nei confronti delle societa' di cui al comma 4-ter non
si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, per i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente  al  18
luglio 1992.
   4-quinquies.  Per  le  societa' di cui al comma 4-ter l'estinzione
dei debiti sorti dopo il 18 luglio 1992 e' effettuata a valere  sulle
disponibilita'   di   cassa,   anche   derivanti  dalla  liquidazione
dell'attivo,  nonche'  dai  trasferimenti  disposti  dal  commissario
liquidatore  dell'EFIM  della  provvista  derivante  da anticipazioni
della Cassa depositi e prestiti.
    4-sexies. Fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 6, comma 4,
e   le   altre   deroghe  espressamente  previste,  la  procedura  di
liquidazione coatta amministrativa delle societa'  di  cui  al  comma
4-ter  e'  regolata  dalle  disposizioni di cui al titolo V del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.".
 
          Riferimenti normativi:
             - Per il testo dell'art. 5 e del comma 4 dell'art. 6 del
          D.L.  n. 487/1992 si veda nota all'art. 5.
             - Il R.D. n. 267/1942 reca la disciplina del fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta  amministrativa.  Il  titolo  V
          (articoli  da  194  a  215)  reca  norme sulla liquidazione
          coatta amministrativa. Gli  articoli  66  e  67  riguardano
          l'azione  revocatoria ordinaria (art. 66) e la revoca degli
          atti a titolo oneroso, dei pagamenti e delle garanzie (art.
          67). Il primo comma dell'art. 209 cosi' recita: "Salvo  che
          le  leggi  speciali  stabiliscano un maggior termine, entro
          novanta   giorni   dalla   data   del   provvedimento    di
          liquidazione,  il  commissario  forma  l'elenco dei crediti
          ammessi o respinti e delle  domande  indicate  nel  secondo
          comma dell'art. 207 accolte o respinte, e le deposita nella
          cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale,
          dandone  notizia con raccomandata con avviso di ricevimento
          a coloro la cui  pretesa  non  sia  in  tutto  o  in  parte
          ammessa.  Col  deposito  in  cancelleria  l'elenco  diventa
          esecutivo".