Art. 6. 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono inseriti i seguenti: "4-bis. L'elenco dei crediti di cui al comma 4 puo' essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento in contanti, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti, ivi compresa la messa in liquidazione di altre societa' comprese tra quelle di cui al comma 1, lettera b). Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro conformemente alle modalita' e secondo le procedure di cui al comma 4. 4-ter. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992, relativi a societa' di cui al comma 1, lettera b), poste in liquidazione coatta amministrativa, e' approvato dal Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM. Il predetto elenco deve essere trasmesso al commissario liquidatore dell'EFIM dal commissario liquidatore delle societa' poste in liquidazione coatta entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni dell'elenco. L'estinzione, ai sensi del comma 1, dei debiti risultanti dal predetto elenco viene effettuata mediante consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3, con decorrenza degli interessi a favore dei singoli creditori a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' effettuato il deposito dell'elenco ai sensi del primo comma dell'articolo 209 del citato regio decreto n. 267 del 1942. 4-quater. Nei confronti delle societa' di cui al comma 4-ter non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente al 18 luglio 1992. 4-quinquies. Per le societa' di cui al comma 4-ter l'estinzione dei debiti sorti dopo il 18 luglio 1992 e' effettuata a valere sulle disponibilita' di cassa, anche derivanti dalla liquidazione dell'attivo, nonche' dai trasferimenti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti. 4-sexies. Fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 6, comma 4, e le altre deroghe espressamente previste, la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle societa' di cui al comma 4-ter e' regolata dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.".
Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 5 e del comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 487/1992 si veda nota all'art. 5. - Il R.D. n. 267/1942 reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Il titolo V (articoli da 194 a 215) reca norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Gli articoli 66 e 67 riguardano l'azione revocatoria ordinaria (art. 66) e la revoca degli atti a titolo oneroso, dei pagamenti e delle garanzie (art. 67). Il primo comma dell'art. 209 cosi' recita: "Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo".