Art. 7.
  1. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 19  dicembre  1992,
n.  487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
n. 33, e' sostituito dal seguente:
  " 7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa  depositi
e  prestiti  al  commissario  liquidatore,  ad  esclusione  di quelle
relative  ai  pagamenti  diretti  disposti  nei  confronti  dell'ente
soppresso,  devono  affluire  in apposito conto corrente infruttifero
aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'EFIM in
liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate  tutte
le  disponibilita' di spettanza dell'ente soppresso e del commissario
liquidatore depositate presso il sistema bancario.  Con  decreto  del
Ministro  del  tesoro  puo'  essere  fissato  l'importo massimo delle
disponibilita' depositate presso il  sistema  bancario  per  le  piu'
urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.".
 
          Riferimenti normativi:
             -  Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 487/1992 si veda
          in nota all'art. 5.