Art. 8.
  1. Al comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre  1992,
n.  487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
n. 33, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Il  commissario
liquidatore  dell'EFIM  puo'  provvedere al pagamento di acconti alle
imprese  che  esercitano  attivita'  commerciale  con  meno   di   50
dipendenti  e  alle  societa'  di  servizi con meno di 100 dipendenti
creditrici dell'ente soppresso e delle societa' di  cui  all'articolo
2, comma 1, nonche' a professionisti e lavoratori autonomi.".
 
          Riferimenti normativi:
             -  Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 487/1992 si veda
          in nota all'art. 3.
             - Per il testo dell'art. 2 del medesimo decreto si  veda
          in nota all'art. 1.