Art. 9. 1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attivita' commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle societa' di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle societa' di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a professionisti e lavoratori autonomi.".
Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art. 5. - Per il testo dell'art. 2 del medesimo decreto si veda in nota all'art. 1.