Art. 10. 1. I proventi delle cessioni autorizzate in base alla presente legge sono soggetti alla disciplina di cui alla legge 27 ottobre 1993, n.432. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
Nota all'art. 10: - La legge n. 432/1993 reca: "Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".