Art. 10.
 
   1. I proventi delle cessioni autorizzate  in  base  alla  presente
legge  sono  soggetti  alla  disciplina  di cui alla legge 27 ottobre
1993, n.432.
   2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 31 dicembre 1993
 
                              SCALFARO
 
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 
          Nota all'art. 10:
             -  La legge n. 432/1993 reca: "Istituzione del Fondo per
          l'ammortamento dei titoli di Stato".