Art. 2.
 
   1. La cessione puo' essere effettuata  a  trattativa  privata  nei
confronti  degli  enti  di  cui  all'articolo  1  sul  cui territorio
insistono i beni oggetto della richiesta in  caso  di  pluralita'  di
richieste  il  Ministro delle finanze verifica la possibilita' di una
cessione parziale o,  in  caso  di  impossibilita'  di  quest'ultima,
valuta  la  priorita'  dell'interesse pubblico al cui soddisfacimento
sono  diretti  la  realizzazione  delle  opere   o   lo   svolgimento
dell'attivita'.
   2.   L'ente   richiedente   deve   indicare   nella  richiesta  la
destinazione finale del bene  oggetto  della  domanda  e  fornire  le
indicazioni essenziali sui tempi e sulle modalita' di realizzazione e
di gestione dell'opera o di svolgimento dell'attivita' progettata.