Art. 2. 1. La cessione puo' essere effettuata a trattativa privata nei confronti degli enti di cui all'articolo 1 sul cui territorio insistono i beni oggetto della richiesta in caso di pluralita' di richieste il Ministro delle finanze verifica la possibilita' di una cessione parziale o, in caso di impossibilita' di quest'ultima, valuta la priorita' dell'interesse pubblico al cui soddisfacimento sono diretti la realizzazione delle opere o lo svolgimento dell'attivita'. 2. L'ente richiedente deve indicare nella richiesta la destinazione finale del bene oggetto della domanda e fornire le indicazioni essenziali sui tempi e sulle modalita' di realizzazione e di gestione dell'opera o di svolgimento dell'attivita' progettata.