Art. 3.
   1. Il Ministro delle finanze, valutati i presupposti di  cui  alla
presente  legge  e  la  compatibilita'  della richiesta con i vincoli
urbanistici  e  con  quelli  a  tutela   di   interessi   ambientali,
paesaggistici,  storici  e artistici gravanti sul bene da trasferire,
autorizza con decreto la cessione a trattativa  privata,  incaricando
l'ufficio tecnico erariale di compiere la valutazione di cui al comma
3,  e fissando il termine e le condizioni di realizzazione dell'opera
o di svolgimento dell'attivita' cui  il  bene  e'  destinato,  tenuto
conto  delle  modalita'  tecniche  di realizzazione. Tale termine non
deve essere in alcun caso superiore a dieci anni.
   2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  il
termine  per  la conclusione del procedimento relativo alla richiesta
avanzata ai sensi dell'articolo 1 e' fissato  in  sei  mesi.  Qualora
vengano   richiesti   da   parte   dell'Amministrazione   finanziaria
chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il  termine
e' prorogato di quattro mesi.
   3.  Il  prezzo della cessione non puo' essere inferiore alla meta'
del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente
competente,  su  richiesta   dell'Amministrazione   finanziaria.   Il
predetto  valore deve essere calcolato tenendo conto delle condizioni
stabilite dal decreto di cui al comma 1 e delle previste destinazioni
di piano.
 
          Nota all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 2 della legge  n.  241/1990  (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e'  il
          seguente:
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2.  Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".