Art. 3. 1. Il Ministro delle finanze, valutati i presupposti di cui alla presente legge e la compatibilita' della richiesta con i vincoli urbanistici e con quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici gravanti sul bene da trasferire, autorizza con decreto la cessione a trattativa privata, incaricando l'ufficio tecnico erariale di compiere la valutazione di cui al comma 3, e fissando il termine e le condizioni di realizzazione dell'opera o di svolgimento dell'attivita' cui il bene e' destinato, tenuto conto delle modalita' tecniche di realizzazione. Tale termine non deve essere in alcun caso superiore a dieci anni. 2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 1 e' fissato in sei mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'Amministrazione finanziaria chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine e' prorogato di quattro mesi. 3. Il prezzo della cessione non puo' essere inferiore alla meta' del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Il predetto valore deve essere calcolato tenendo conto delle condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1 e delle previste destinazioni di piano.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".