Art. 4.
   1. All'atto di  cessione  deve  essere  allegato  il  progetto  di
massima dell'opera o dell'attivita' che l'ente cessionario si impegna
a  realizzare  o  a  svolgere,  in  conformita'  al  decreto  di  cui
all'articolo 3, comma 1.
   2. L'atto deve prevedere l'automatica  risoluzione  del  contratto
nel  caso  di  mancata  utilizzazione  dei beni immobili nei termini,
decorrenti dalla data di approvazione  del  contratto,  indicati  dal
progetto  di  massima,  o nel caso di utilizzazione difforme rispetto
alle finalita'.
   3. L'atto di cessione e' approvato con decreto del Ministro  delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni
dalla stipulazione.