Art. 5. 1. I beni immobili demaniali e patrimoniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici. 2. I beni di cui al comma 1 entrano a far parte del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente cessionario, per effetto di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3.