Art. 5.
   1. I beni immobili demaniali e patrimoniali  trasferiti  ai  sensi
della  presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a
quelli a tutela di interessi  ambientali,  paesaggistici,  storici  e
artistici.
   2.  I beni di cui al comma 1 entrano a far parte del demanio o del
patrimonio indisponibile dell'ente cessionario, per effetto di quanto
previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3.