Art. 7.
   1.  I  beni  di  cui  all'articolo  6,  comma   1,   sono   ceduti
esclusivamente, secondo quanto ivi previsto, ai seguenti enti:
    a) quelli di cui alle lettere a), c), d), e), f), h), i), l), m),
n), p), q), r), s), t), al comune sul cui territorio insistono;
    b) l'immobile di cui alla lettera g) in parte al comune di Taggia
e in parte alla provincia di Imperia;
    c) gli immobili di cui alla lettera b) alla regione Marche;
    d) gli immobili di cui alla lettera o) alla provincia di Bergamo.