Art. 8. 1. La cessione dei beni di cui all'articolo 6, comma 1, e' subordinata alle seguenti condizioni o destinazioni: a) quanto all'immobile di cui alla lettera a), che sia destinato all'istituto professionale ITIS e sue pertinenze, nonche' a verde attrezzato: b) quanto agli immobili di cui alla lettera b), che siano destinati a sede di rappresentanza della regione Marche ed a sede di un centro polifunzionale per iniziative socio-culturali al servizio del capoluogo regionale; c) quanto al compendio di cui alla lettera c), al fine di conservare la destinazione che hanno i beni nel demanio e nel, patrimonio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177; d) quanto agli immobili di cui alla lettera g), che siano destinati alla costruzione del complesso polisportivo di Taggia nonche' a scuole e a centri adibiti a servizi sociali; e) quanto all'immobile di cui alla lettera h), che sia destinato alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari e dei servizi annessi; f) quanto agli immobili di cui alla lettera i), che siano oggetto da parte del comune di un utilizzo funzionale alle esigenze di recupero ambientale e di valorizzazione urbanistica delle zone circostanti, nonche', per quanto concerne le banchine portuali interne alle aree suddette, che sia mantenuta la naturale destinazione all'ormeggio dei natanti destinati al diporto, alla pesca ed alle manifestazioni culturali; g) quanto agli immobili di cui alla lettera m), che l'immobile denominato "ex caserma Taddei" sia destinato a sede di corsi universitari ed attivita' culturali connesse; h) quanto agli immobili di cui alla lettera o), che siano destinati alla costruzione di metropolitana leggera o tram veloce nelle valli Brembana e Seriana; i) quanto all'immobile di cui alla lettera p), che sia destinato all'universita' di Asti; l) quanto all'immobile di cui alla lettera q), che sia destinato all'universita' di Bergamo; m) quanto all'immobile di cui alla lettera r), che sia destinato all'universita' di Nuoro; n) quanto all'immobile di cui alla lettera t), che sia destinato al Politecnico di Torino, universita' di Vercelli, come sede universitaria; o) quanto ai rimanenti immobili, che siano destinati esclusivamente, in base a quanto disposto all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'esercizio di servizi pubblici e alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonche' alla realizzazione diretta di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico; 2. In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i), e' fissato in lire 400 milioni, tenuto conto delle finalita' di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 373, e degli oneri che il comune si assumera' per la gestione del complesso immobiliare e dei servizi annessi. 3. In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui alle lettere m), p), q), r) e t) del comma 1 dell'articolo 6 non potra' essere superiore al 10 per cento del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, considerate le finalita' di cui alle lettere g, i), l), m) e n) del comma 1 del presente articolo.
Note all'art. 8: - La legge n. 177/1992 reca: "Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione ai privati". - Il testo dell'art. 22 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente: "Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali. 2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge. 3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati". - Il testo dell'art. 12 della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) e' il seguente: "Art. 12. - 1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite societa' per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprieta' maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato. 2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) disciplinare l'entita' del capitale sociale delle costituende societa' per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea; b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei princi'pi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacita' tecniche e finanziarie dei soggetti stessi; c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato; d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicita' dei servizi. 3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e succes- sive norme di recepimento. 4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico- finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato. 5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa e' determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di societa' mista di cui al comma 1, la tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici. 6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato. 7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potra' rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla societa' di cui al comma 1. 8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle societa' di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 218 del 1990 e' fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994. 9. Per le finalita' di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, puo' promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonche' dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale". - Per il titolo della legge n. 373/1988 si veda la nota all'art. 6.