Art. 8.
   1. La cessione dei  beni  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  e'
subordinata alle seguenti condizioni o destinazioni:
    a)  quanto all'immobile di cui alla lettera a), che sia destinato
all'istituto professionale ITIS e sue  pertinenze,  nonche'  a  verde
attrezzato:
    b)  quanto  agli  immobili  di  cui  alla  lettera  b), che siano
destinati a sede di rappresentanza della regione Marche ed a sede  di
un  centro  polifunzionale per iniziative socio-culturali al servizio
del capoluogo regionale;
    c) quanto al compendio  di  cui  alla  lettera  c),  al  fine  di
conservare  la  destinazione  che  hanno  i  beni  nel demanio e nel,
patrimonio dello Stato alla data di entrata in vigore della  presente
legge,  si  applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n.
177;
    d) quanto agli  immobili  di  cui  alla  lettera  g),  che  siano
destinati  alla  costruzione  del  complesso  polisportivo  di Taggia
nonche' a scuole e a centri adibiti a servizi sociali;
    e) quanto all'immobile di cui alla lettera h), che sia  destinato
alla  costruzione  della  nuova  sede  degli  uffici giudiziari e dei
servizi annessi;
    f) quanto agli immobili di cui alla lettera i), che siano oggetto
da parte del comune  di  un  utilizzo  funzionale  alle  esigenze  di
recupero  ambientale  e  di  valorizzazione  urbanistica  delle  zone
circostanti,  nonche',  per  quanto  concerne  le  banchine  portuali
interne   alle   aree   suddette,   che  sia  mantenuta  la  naturale
destinazione all'ormeggio dei  natanti  destinati  al  diporto,  alla
pesca ed alle manifestazioni culturali;
    g)  quanto  agli  immobili di cui alla lettera m), che l'immobile
denominato  "ex  caserma  Taddei"  sia  destinato  a  sede  di  corsi
universitari ed attivita' culturali connesse;
    h)  quanto  agli  immobili  di  cui  alla  lettera  o), che siano
destinati alla costruzione di metropolitana  leggera  o  tram  veloce
nelle valli Brembana e Seriana;
    i)  quanto all'immobile di cui alla lettera p), che sia destinato
all'universita' di Asti;
    l) quanto all'immobile di cui alla lettera q), che sia  destinato
all'universita' di Bergamo;
    m)  quanto all'immobile di cui alla lettera r), che sia destinato
all'universita' di Nuoro;
    n) quanto all'immobile di cui alla lettera t), che sia  destinato
al   Politecnico  di  Torino,  universita'  di  Vercelli,  come  sede
universitaria;
    o)  quanto   ai   rimanenti   immobili,   che   siano   destinati
esclusivamente, in base a quanto disposto all'articolo 22 della legge
8  giugno  1990,  n.  142,  e all'articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'esercizio di servizi pubblici e alla  realizzazione
delle  opere  necessarie al corretto svolgimento del servizio nonche'
alla realizzazione diretta di infrastrutture  e  di  altre  opere  di
interesse pubblico;
   2.  In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il prezzo
di cessione degli immobili di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettera
i),  e'  fissato in lire 400 milioni, tenuto conto delle finalita' di
cui alla legge 23 agosto 1988, n. 373, e degli oneri che il comune si
assumera'  per  la  gestione  del complesso immobiliare e dei servizi
annessi.
   3. In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il  prezzo
di  cessione  degli  immobili di cui alle lettere m), p), q), r) e t)
del comma 1 dell'articolo 6 non potra' essere  superiore  al  10  per
cento   del   valore   determinato   dall'ufficio   tecnico  erariale
territorialmente competente, considerate le  finalita'  di  cui  alle
lettere g, i), l), m) e n) del comma 1 del presente articolo.
 
           Note all'art. 8:
             -  La  legge  n.  177/1992 reca: "Norme riguardanti aree
          demaniali  nelle  province  di  Belluno,  Como,  Bergamo  e
          Rovigo,  per  il  trasferimento al patrimonio disponibile e
          successiva cessione ai privati".
             -  Il  testo  dell'art.  22  della  legge  n.   142/1990
          (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
             "Art.  22  (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le
          province,   nell'ambito   delle   rispettive    competenze,
          provvedono  alla  gestione dei servizi pubblici che abbiano
          per oggetto produzione  di  beni  ed  attivita'  rivolte  a
          realizzare   fini   sociali  e  a  promuovere  lo  sviluppo
          economico e civile delle comunita' locali.
             2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle
          province sono stabiliti dalla legge.
             3. I comuni e le  province  possono  gestire  i  servizi
          pubblici nelle seguenti forme:
               a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per
          le   caratteristiche   del   servizio   non  sia  opportuno
          costituire una istituzione o una azienda;
               b) in concessione a terzi, quando  sussistano  ragioni
          tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
               c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione
          di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
               d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di  servizi
          sociali senza rilevanza imprenditoriale;
               e)  a  mezzo  di  societa'  per  azioni  a  prevalente
          capitale pubblico locale, qualora si  renda  opportuna,  in
          relazione   alla   natura   del  servizio  da  erogare,  la
          partecipazione di altri soggetti pubblici o privati".
             -  Il  testo  dell'art.  12  della  legge  n.   498/1992
          (Interventi  urgenti  in materia di finanza pubblica) e' il
          seguente:
             "Art. 12. - 1. Le  province  e  i  comuni  possono,  per
          l'esercizio  di  servizi  pubblici  e  per la realizzazione
          delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio
          nonche' per la realizzazione  di  infrastrutture  ed  altre
          opere  di  interesse  pubblico, che non rientrino, ai sensi
          della  vigente  legislazione  statale  e  regionale,  nelle
          competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite
          societa'   per   azioni,  anche  mediante  gli  accordi  di
          programma di  cui  al  comma  9,  senza  il  vincolo  della
          proprieta'  maggioritaria  di  cui  al comma 3, lettera e),
          dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche  in
          deroga  a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera
          d),  della  legge  2  aprile  1968, n. 475, come sostituita
          dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli  enti
          interessati  provvedono  alla  scelta  dei  soci  privati e
          all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul  mercato
          con  procedure  di  evidenza  pubblica.  L'atto costitutivo
          delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente  pubblico
          di  nominare  uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso
          di servizi pubblici locali  una  quota  delle  azioni  puo'
          essere  destinata  all'azionariato diffuso e resta comunque
          sul mercato.
             2. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  sei  mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
          decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti princi'pi
          e criteri direttivi:
              a) disciplinare l'entita' del  capitale  sociale  delle
          costituende  societa'  per  azioni e la misura minima della
          partecipazione dell'ente locale al capitale sociale,  anche
          per  assicurare  il  diritto  di  chiedere  la convocazione
          dell'assemblea;
              b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili  soci
          mediante  procedimento  di  confronto  concorrenziale,  che
          tenga conto dei princi'pi della normativa  comunitaria  con
          particolare  riguardo alle capacita' tecniche e finanziarie
          dei soggetti stessi;
              c) disciplinare la natura  del  rapporto  intercorrente
          tra l'ente locale e il privato;
              d)    disciplinare    forme   adeguate   di   controllo
          dell'efficienza e dell'economicita' dei servizi.
             3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo
          di cui al  comma  1  si  applicano  le  norme  del  decreto
          legislativo  19  dicembre  1991,  n. 406, e della direttiva
          90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e  succes-
          sive norme di recepimento.
             4.  Per  gli  interventi di cui al presente articolo gli
          enti interessati approvano le tariffe dei servizi  pubblici
          in   misura  tale  da  assicurare  l'equilibrio  economico-
          finanziario dell'investimento e della connessa gestione.  I
          criteri  per  il  calcolo della tariffa relativa ai servizi
          stessi sono i seguenti:
              a) la corrispondenza tra costi  e  ricavi  in  modo  da
          assicurare  la  integrale copertura dei costi, ivi compresi
          gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
              b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti  raccolti
          ed il capitale investito;
              c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo
          conto   anche  degli  investimenti  e  della  qualita'  del
          servizio;
              d)  l'adeguatezza  della  remunerazione  del   capitale
          investito,   coerente   con  le  prevalenti  condizioni  di
          mercato.
             5. La tariffa costituisce il corrispettivo  dei  servizi
          pubblici;  essa  e'  determinata  e  adeguata ogni anno dai
          soggetti proprietari, attraverso contratti di programma  di
          durata  poliennale,  nel  rispetto del disciplinare e dello
          statuto  conseguenti  ai  modelli  organizzativi prescelti.
          Qualora  i  servizi  siano  gestiti  da  soggetti   diversi
          dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e
          concessioni   dell'ente   o   per   effetto   del   modello
          organizzativo di societa' mista  di  cui  al  comma  1,  la
          tariffa  e'  riscossa  dal  soggetto che gestisce i servizi
          pubblici.
             6. Ove gli introiti siano connessi a  tariffe  o  prezzi
          amministrati,  il  Comitato  interministeriale  prezzi o il
          comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di
          trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario
          dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori
          inflattivi che contrastino con gli  indirizzi  di  politica
          economica  generale. Eventuali successivi aumenti tariffari
          vengono determinati ai  sensi  del  comma  4;  il  Comitato
          interministeriale  prezzi  o il comitato provinciale prezzi
          verifica  tuttavia,  entro  lo  stesso  termine  perentorio
          decorrente    dalla   comunicazione   della   delibera   di
          approvazione della tariffa o  del  prezzo,  la  sussistenza
          delle  condizioni  di  cui  ai  commi  4  e  5,  alle quali
          l'aumento deliberato resta subordinato.
             7.  Fino  al  secondo  esercizio  successivo  a   quello
          dell'entrata   in   funzione   dell'opera,   l'ente  locale
          partecipante potra' rilasciare garanzia  fidejussoria  agli
          istituti  mutuanti  in  misura  non  superiore alla propria
          quota di partecipazione alla societa' di cui al comma 1.
             8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali
          o di rami di essi e  di  ogni  altro  bene  effettuati  dai
          soggetti  di  cui al comma 1, anche per la costituzione con
          atto unilaterale delle societa' di cui al  medesimo  comma,
          si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  7, commi 1 e 2,
          della  legge  30  luglio  1990,  n.   218,   e   successive
          modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro,
          ipotecarie  e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della
          citata legge n. 218 del 1990 e' fissato in lire 10 milioni,
          se l'operazione viene perfezionata  entro  il  31  dicembre
          1994.
             9.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo il
          Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa  con  i
          Ministri   competenti  per  settore,  puo'  promuovere  gli
          opportuni  accordi  od  intese   con   le   amministrazioni
          regionali  e  locali  interessate.  Gli accordi e le intese
          dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione
          di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto
          dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  10
          agosto  1988,  n. 377, da un progetto economico-finanziario
          con  l'indicazione  degli  investimenti  privati  e   degli
          eventuali   finanziamenti   pubblici   derivanti  da  leggi
          statali, regionali  e  da  impegni  di  bilancio  comunale,
          nonche'  dalla specificazione delle misure organizzative di
          coordinamento e di intesa tra  i  soggetti  interessati  ai
          fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi
          previsti  e  della  loro gestione. A tali fini, il Ministro
          per  i  problemi  delle  aree  urbane  nomina  un  comitato
          nazionale  cui  devono   essere   sottoposti   i   progetti
          economico-finanziari,  presieduto  dallo  stesso Ministro e
          composto da  dieci  membri,  di  cui  quattro  nominati  in
          rappresentanza,  rispettivamente, del Ministero del tesoro,
          del Ministero dei  lavori  pubblici,  del  Ministro  per  i
          problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti
          e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa
          presenza nazionale".
             -  Per il titolo della legge n. 373/1988 si veda la nota
          all'art.  6.