Art. 9.
 
   1. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge 1  dicembre  1986,  n.
879,   le   parole:      "risalenti  ad  attivita'  poste  in  essere
dall'amministrazione regionale o da altri enti pubblici o privati del
Friuli-Venezia Giulia" sono soppresse.
 
          Nota all'art. 9:
             - Il testo del comma  1  dell'art.  21  della  legge  n.
          879/1986   (Disposizioni   per   il   completamento   della
          ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia  colpite
          dal  terremoto  del  1976 e delle zone della regione Marche
          colpite  da  calamita'),  come  modificato  dalla  presente
          legge,  e'  il  seguente:  "1. Nell'ambito dei comuni della
          regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi  sismici
          del  1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del D.L.
          13 maggio 1976, n.   227,  convertito,  con  modificazioni,
          nella  legge  29  maggio 1976, n.   336, e dall'art. 11 del
          D.L.  18  settembre   1976,   n.   648,   convertito,   con
          modificazioni,  nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, i beni
          cessati di appartenere al demanio  idrico  dello  Stato,  a
          norma  dell'art.  829  del  codice  civile,  in  seguito  a
          regimazione dei corsi d'acqua,  bonifiche  o  altre  simili
          cause,   sono   trasferiti   gratuitamente   al  patrimonio
          disponibile della regione qualora i beni  siano  ricompresi
          nei  programmi  di  ricostruzione  e  sviluppo  delle  zone
          terremotate approvati  con  gli  strumenti  urbanistici  di
          pianificazione territoriale".