Art. 9. 1. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, le parole: "risalenti ad attivita' poste in essere dall'amministrazione regionale o da altri enti pubblici o privati del Friuli-Venezia Giulia" sono soppresse.
Nota all'art. 9: - Il testo del comma 1 dell'art. 21 della legge n. 879/1986 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamita'), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Nell'ambito dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'art. 11 del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, i beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato, a norma dell'art. 829 del codice civile, in seguito a regimazione dei corsi d'acqua, bonifiche o altre simili cause, sono trasferiti gratuitamente al patrimonio disponibile della regione qualora i beni siano ricompresi nei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate approvati con gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale".