Art. 10. Offerte fatte direttamente al pubblico 1. I contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati da impresa diversa dalla concessionaria sulla base di offerte effettuate direttamente al pubblico tramite il mezzo televisivo, sono disciplinati, per gli aspetti di tutela dell'acquirente, dalle disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e da quelle ivi richiamate. 2. Le trasmissioni concernenti le offerte di cui al comma 1 devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto dei programmi in uno spazio slegato da ogni altro contenuto editoriale. Esse devono essere definite da un'apposita sigla di apertura e di chiusura al fine di consentire al pubblico un'evidente percezione del particolare tipo di programma; ad esse si applicano, le disposizioni dei commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223. 3. Le trasmissioni concernenti le offerte di cui al primo comma possono essere interrotte da annunci o "break" pubblicitari, purche' questi siano nettamente distinti dalla trasmissione con mezzi ottici o acustici di evidente percezione. 4. Gli oggetti, i prodotti o i servizi cui si riferiscono le offerte al pubblico devono essere descritti in maniera precisa nei loro elementi quantitativi e qualitativi. Le immagini televisive devono rappresentare fedelmente gli oggetti, i prodotti, i servizi e non devono determinare ambiguita' sulle loro caratteristiche ed in particolare sulle dimensioni, sul peso e sulla qualita'. L'offerta deve essere chiara, rigorosa e completa quanto ai principali elementi quali il prezzo, le garanzie, le modalita' della fornitura o della prestazione. 5. Ogni trasmissione concernente le offerte di cui al comma 1 deve avere una durata continuativa non inferiore ai tre minuti, comprensiva delle sigle di apertura e chiusura. 6. E' vietata l'offerta dei prodotti di cui all'art. 8 del presente regolamento.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9 del D.L. n. 323/1993, si veda in nota alle premesse. Nota all'art. 10: - Si trascrive per intero il testo dell'art. 9 del D.Lgs. n. 50/1992, recante attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali: "Art. 9 (Altre forme speciali di vendita). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonche' ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici. 2. Per i contratti di cui al comma 1 l'informazione sul diritto di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresi' fornita per iscritto, con le modalita' previste dal comma 3 di tale articolo, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente art. 6, decorre dalla data di ricevimento della merce".