Art. 10.
Offerte fatte direttamente al pubblico
1. I contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di
servizi, negoziati da impresa diversa dalla concessionaria sulla base
di offerte effettuate direttamente al pubblico tramite il mezzo
televisivo, sono disciplinati, per gli aspetti di tutela
dell'acquirente, dalle disposizioni dell'art. 9 del decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e da quelle ivi richiamate.
2. Le trasmissioni concernenti le offerte di cui al comma 1 devono
essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere distinte dal
resto dei programmi in uno spazio slegato da ogni altro contenuto
editoriale. Esse devono essere definite da un'apposita sigla di
apertura e di chiusura al fine di consentire al pubblico un'evidente
percezione del particolare tipo di programma; ad esse si applicano,
le disposizioni dei commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge 6 agosto
1990, n. 223.
3. Le trasmissioni concernenti le offerte di cui al primo comma
possono essere interrotte da annunci o "break" pubblicitari, purche'
questi siano nettamente distinti dalla trasmissione con mezzi ottici
o acustici di evidente percezione.
4. Gli oggetti, i prodotti o i servizi cui si riferiscono le
offerte al pubblico devono essere descritti in maniera precisa nei
loro elementi quantitativi e qualitativi. Le immagini televisive
devono rappresentare fedelmente gli oggetti, i prodotti, i servizi e
non devono determinare ambiguita' sulle loro caratteristiche ed in
particolare sulle dimensioni, sul peso e sulla qualita'. L'offerta
deve essere chiara, rigorosa e completa quanto ai principali elementi
quali il prezzo, le garanzie, le modalita' della fornitura o della
prestazione.
5. Ogni trasmissione concernente le offerte di cui al comma 1 deve
avere una durata continuativa non inferiore ai tre minuti,
comprensiva delle sigle di apertura e chiusura.
6. E' vietata l'offerta dei prodotti di cui all'art. 8 del presente
regolamento.
Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9
del D.L. n. 323/1993, si veda in nota alle premesse.
Nota all'art. 10:
- Si trascrive per intero il testo dell'art. 9 del
D.Lgs. n. 50/1992, recante attuazione della direttiva n.
85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei
locali commerciali:
"Art. 9 (Altre forme speciali di vendita). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano anche ai
contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione
di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla
base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo
televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una
diretta stipulazione del contratto stesso, nonche' ai
contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici
e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1 l'informazione sul
diritto di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso
della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del
contratto, compatibilmente con le particolari esigenze
poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e
dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti
negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il
mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita
all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono
contenute le offerte. L'informazione di cui all'art. 5
deve essere altresi' fornita per iscritto, con le modalita'
previste dal comma 3 di tale articolo, non oltre il momento
in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine
per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente
art. 6, decorre dalla data di ricevimento della merce".