Art. 12. Spot, telepromozioni, citazioni; offerte fatte direttamente al pubblico: limiti di affollamento 1. Ai fini dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si intendono per messaggi pubblicitari: a) i messaggi trasmessi da un'impresa allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi; b) fermo il rispetto di quanto previsto all'art. 13 del presente regolamento, l'esibizione di prodotti, la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o della attivita' di un produttore di beni o di un fornitore di servizi fatte dall'emittente (c.d. "telepromozioni"), allo scopo di cui alla lettera a), nell'ambito di un programma, anche se sponsorizzato; c) le citazioni non occasionali, non necessarie ed evitabili di cui alla lettera c) dell'art. 6 del presente regolamento; d) ogni forma di comunicazione promozionale di cui al comma 5 dell'art. 4 ed al comma 4 dell'art. 5 del presente regolamento. 2. Fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il tempo dedicato dai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale alle offerte di cui all'art. 10 del presente regolamento non deve superare il 5 per cento dell'orario giornaliero di programmazione nell'ambito del 20 per cento giornaliero previsto dal comma 9- bis dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483. 3. Fermo restando il limite di affollamento giornaliero ed orario di cui al comma 9 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il tempo dedicato dai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale alle forme di pubblicita' diverse dagli spot non deve eccedere il limite onnicomprensivo del 35 per cento giornaliero indicato dal comma 9- ter dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dal decreto-legge 17 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, e modificato dall'art. 9 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
Nota all'art. 12: - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9 del D.L. n. 323/1993, si veda in nota alle premesse.