Art. 12.
           Spot, telepromozioni, citazioni; offerte fatte
          direttamente al pubblico: limiti di affollamento
  1. Ai fini dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 8 della legge  6  agosto
1990, n. 223, si intendono per messaggi pubblicitari:
    a) i messaggi trasmessi da un'impresa allo scopo di promuovere la
fornitura, dietro compenso, di beni o servizi;
    b)  fermo il rispetto di quanto previsto all'art. 13 del presente
regolamento, l'esibizione  di  prodotti,  la  presentazione  orale  o
visiva  di  beni, di servizi, del nome, del marchio o della attivita'
di un  produttore  di  beni  o  di  un  fornitore  di  servizi  fatte
dall'emittente  (c.d.  "telepromozioni"),  allo  scopo  di  cui  alla
lettera a), nell'ambito di un programma, anche se sponsorizzato;
    c) le citazioni non occasionali, non necessarie ed  evitabili  di
cui alla lettera c) dell'art. 6 del presente regolamento;
    d)  ogni  forma  di  comunicazione promozionale di cui al comma 5
dell'art. 4 ed al comma 4 dell'art. 5 del presente regolamento.
  2. Fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario  di
cui  al  comma  7  dell'art.  8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il
tempo dedicato  dai  concessionari  privati  per  la  radiodiffusione
televisiva  in  ambito  nazionale alle offerte di cui all'art. 10 del
presente regolamento non deve superare il  5  per  cento  dell'orario
giornaliero   di   programmazione   nell'ambito   del  20  per  cento
giornaliero previsto dal comma 9-  bis  dell'art.  8  della  legge  6
agosto  1990,  n. 223, aggiunto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n.
408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483.
  3. Fermo restando il limite di affollamento giornaliero  ed  orario
di  cui  al comma 9 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il
tempo dedicato  dai  concessionari  privati  per  la  radiodiffusione
televisiva  in  ambito locale alle forme di pubblicita' diverse dagli
spot non deve eccedere il limite onnicomprensivo  del  35  per  cento
giornaliero  indicato  dal  comma  9-  ter  dell'art. 8 della legge 6
agosto 1990, n. 223, aggiunto dal decreto-legge 17 ottobre  1992,  n.
408,  convertito  dalla  legge 17 dicembre 1992, n. 483, e modificato
dall'art. 9 del decreto-legge 27  agosto  1993,  n.  323,  convertito
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
 
          Nota all'art. 12:
             - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come
          modificato  dall'art.  3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9
          del D.L. n.  323/1993, si veda in nota alle premesse.