Art. 12.
Spot, telepromozioni, citazioni; offerte fatte
direttamente al pubblico: limiti di affollamento
1. Ai fini dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 8 della legge 6 agosto
1990, n. 223, si intendono per messaggi pubblicitari:
a) i messaggi trasmessi da un'impresa allo scopo di promuovere la
fornitura, dietro compenso, di beni o servizi;
b) fermo il rispetto di quanto previsto all'art. 13 del presente
regolamento, l'esibizione di prodotti, la presentazione orale o
visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o della attivita'
di un produttore di beni o di un fornitore di servizi fatte
dall'emittente (c.d. "telepromozioni"), allo scopo di cui alla
lettera a), nell'ambito di un programma, anche se sponsorizzato;
c) le citazioni non occasionali, non necessarie ed evitabili di
cui alla lettera c) dell'art. 6 del presente regolamento;
d) ogni forma di comunicazione promozionale di cui al comma 5
dell'art. 4 ed al comma 4 dell'art. 5 del presente regolamento.
2. Fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di
cui al comma 7 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il
tempo dedicato dai concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale alle offerte di cui all'art. 10 del
presente regolamento non deve superare il 5 per cento dell'orario
giornaliero di programmazione nell'ambito del 20 per cento
giornaliero previsto dal comma 9- bis dell'art. 8 della legge 6
agosto 1990, n. 223, aggiunto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n.
408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483.
3. Fermo restando il limite di affollamento giornaliero ed orario
di cui al comma 9 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il
tempo dedicato dai concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale alle forme di pubblicita' diverse dagli
spot non deve eccedere il limite onnicomprensivo del 35 per cento
giornaliero indicato dal comma 9- ter dell'art. 8 della legge 6
agosto 1990, n. 223, aggiunto dal decreto-legge 17 ottobre 1992, n.
408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, e modificato
dall'art. 9 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9
del D.L. n. 323/1993, si veda in nota alle premesse.