Art. 13.
           Norme in materia di comunicazioni promozionali
  1. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5  e  10  dell'art.  8  della
legge  6  agosto 1990, n. 223, si applicano, in quanto compatibili, a
tutte le forme di comunicazione considerate nell'art. 12 del presente
regolamento. Ad esse si applicano altresi' il divieto di  pubblicita'
subliminale  e  le altre disposizioni dettate dal decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 74.
  2. Le telepromozioni non possono  essere  inserite  nel  corso  dei
notiziari e programmi di cui all'art. 7.
  3.  Le  telepromozioni  devono  essere  riconoscibili  come tali ed
essere  distinte  dal  resto  del  programma  mediante   la   scritta
"messaggio promozionale" per tutta la loro durata.
 
          Nota all'art. 13:
             - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come
          modificato  dall'art.  3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9
          del D.L. n.  323/1993, si veda in nota alle premesse.
          Nota all'art. 13:
             - Il D.Lgs. n. 74/1992 reca: "Attuazione della direttiva
          n.  84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole".