Art. 13. Norme in materia di comunicazioni promozionali 1. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 10 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano, in quanto compatibili, a tutte le forme di comunicazione considerate nell'art. 12 del presente regolamento. Ad esse si applicano altresi' il divieto di pubblicita' subliminale e le altre disposizioni dettate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74. 2. Le telepromozioni non possono essere inserite nel corso dei notiziari e programmi di cui all'art. 7. 3. Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata.
Nota all'art. 13: - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9 del D.L. n. 323/1993, si veda in nota alle premesse. Nota all'art. 13: - Il D.Lgs. n. 74/1992 reca: "Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole".