Art. 14.
                Aggiornamento della regolamentazione
  1.  Qualora  sussista  l'esigenza   di   modificare   il   presente
regolamento,  il  Ministro  delle poste e delle telecomunicazioni, su
proposta  del  Garante  ed  acquisito  il  parere  delle  commissioni
parlamentari competenti, provvede ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2.  Il  presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 9 dicembre 1993
                                                  Il Ministro: PAGANI
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1993
 Registro n. 14 Poste, foglio n. 352
 
          Nota all'art. 14:
             -  Per  il  contenuto dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della
          legge n.  400/1988 si veda in nota alle premesse.