Art. 14. Aggiornamento della regolamentazione 1. Qualora sussista l'esigenza di modificare il presente regolamento, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta del Garante ed acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, provvede ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 dicembre 1993 Il Ministro: PAGANI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1993 Registro n. 14 Poste, foglio n. 352
Nota all'art. 14: - Per il contenuto dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda in nota alle premesse.