Art. 14.
Aggiornamento della regolamentazione
1. Qualora sussista l'esigenza di modificare il presente
regolamento, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su
proposta del Garante ed acquisito il parere delle commissioni
parlamentari competenti, provvede ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 dicembre 1993
Il Ministro: PAGANI
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1993
Registro n. 14 Poste, foglio n. 352
Nota all'art. 14:
- Per il contenuto dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della
legge n. 400/1988 si veda in nota alle premesse.