Art. 2.
                   Definizione di sponsorizzazione
  1. Per sponsorizzazione si intende ogni  contributo  di  un'impresa
pubblica   o   privata,  non  impegnata  in  attivita'  televisive  o
radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o  radiofoniche  al
finanziamento  di  programmi allo scopo di promuovere il suo nome, il
suo marchio, la sua immagine, le sue attivita'  o  i  suoi  prodotti,
purche'   non   si   facciano   riferimenti  specifici  di  carattere
promozionale a tali attivita' o prodotti.
  2. Il termine sponsor  designa  ogni  singolo  soggetto  che  abbia
sponsorizzato il programma radiofonico o televisivo.
  3.  I  programmi radiofonici sono sponsorizzabili anche da parte di
persone fisiche o  giuridiche  che,  pur  non  rivestendo  natura  di
impresa,  operino  professionalmente per conto di una o piu' imprese,
perseguendo, attraverso la sponsorizzazione, lo scopo  di  promuovere
il  nome,  il  marchio,  l'immagine,  l'attivita'  o i prodotti delle
imprese stesse.
  4. Non sono soggetti ai limiti imposti dal presente  regolamento  i
programmi  promossi  dalle  amministrazioni  dello  Stato  o  da enti
pubblici  non  economici,  nonche'   quelli   di   utilita'   sociale
generalmente  riconosciuta  promossi  da  fondazioni, associazioni ed
enti senza scopo di lucro.