Art. 2.
Definizione di sponsorizzazione
1. Per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa
pubblica o privata, non impegnata in attivita' televisive o
radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche al
finanziamento di programmi allo scopo di promuovere il suo nome, il
suo marchio, la sua immagine, le sue attivita' o i suoi prodotti,
purche' non si facciano riferimenti specifici di carattere
promozionale a tali attivita' o prodotti.
2. Il termine sponsor designa ogni singolo soggetto che abbia
sponsorizzato il programma radiofonico o televisivo.
3. I programmi radiofonici sono sponsorizzabili anche da parte di
persone fisiche o giuridiche che, pur non rivestendo natura di
impresa, operino professionalmente per conto di una o piu' imprese,
perseguendo, attraverso la sponsorizzazione, lo scopo di promuovere
il nome, il marchio, l'immagine, l'attivita' o i prodotti delle
imprese stesse.
4. Non sono soggetti ai limiti imposti dal presente regolamento i
programmi promossi dalle amministrazioni dello Stato o da enti
pubblici non economici, nonche' quelli di utilita' sociale
generalmente riconosciuta promossi da fondazioni, associazioni ed
enti senza scopo di lucro.