Art. 4.
Forme della sponsorizzazione televisiva
1. La sponsorizzazione di programmi televisivi puo' esprimersi
esclusivamente negli inviti all'ascolto e nelle offerte di programma
che precedono immediatamente il programma stesso nonche' nei
ringraziamenti per l'ascolto o simili effettuati al termine del
programma (c.d. "billboards"), accompagnati dalla sola citazione di
nome e/o logotipo di una o piu' imprese, diverse dalla
concessionaria, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e
della presentazione di prodotti o servizi di queste.
2. Sono altresi' consentiti i preannunci o inviti all'ascolto,
ciascuno di durata non superiore a otto secondi, di programmi dei
quali sia prevista la trasmissione da parte della concessionaria in
un tempo successivo (cosiddetti "promos"), accompagnati dalla sola
citazione di nome e/o logotipo dello sponsor, con esclusione di
qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o
servizi di questo. I preannunci o inviti all'ascolto non possono
superare il numero di tre per ciascun programma diffuso da
concessionari in ambito nazionale.
3. Qualora la trasmissione sponsorizzata sia di durata non
inferiore a quaranta minuti e' consentita, per una sola volta e per
non piu' di cinque secondi, la comparsa del nome o del logotipo dello
sponsor durante la trasmissione medesima. La durata del programma e'
determinata includendo le sigle o i titoli di apertura e di chiusura
ed escludendo gli eventuali intervalli, le interruzioni pubblicitarie
ed ogni altro tipo di interruzione comprese quelle dovute a cause
tecniche.
4. Quando la sponsorizzazione e' destinata a finanziare un
programma di giochi o di concorsi, prodotti o servizi dello sponsor
possono essere assegnati in premio ai privati, anche con la
precisazione se del caso che il premio e' stato fornito dallo spon-
sor, a condizione di non formare oggetto di illustrazione o slogan
pubblicitari e di essere mostrati in maniera puntuale e discreta solo
al momento della consegna. In ogni caso l'ammissione al gioco o al
concorso ovvero l'assegnazione del premio non debbono essere
condizionati alla prova di acquisto di prodotti o servizi dello spon-
sor o di terzi.
5. Fatto salvo quanto precisato nell'art. 6, ogni forma di
comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore
o comunque modalita' differenti, rispetto a quanto indicato nei
precedenti commi, e' da considerare messaggio pubblicitario ai fini
dell'applicazione dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9
del D.L. n. 323/1993, si veda in nota alle premesse.