Art. 4.
               Forme della sponsorizzazione televisiva
  1. La sponsorizzazione  di  programmi  televisivi  puo'  esprimersi
esclusivamente  negli inviti all'ascolto e nelle offerte di programma
che  precedono  immediatamente  il  programma  stesso   nonche'   nei
ringraziamenti  per  l'ascolto  o  simili  effettuati  al termine del
programma (c.d. "billboards"), accompagnati dalla sola  citazione  di
nome   e/o   logotipo   di   una   o   piu'  imprese,  diverse  dalla
concessionaria, con esclusione di qualsiasi  slogan  pubblicitario  e
della presentazione di prodotti o servizi di queste.
  2.  Sono  altresi'  consentiti  i  preannunci o inviti all'ascolto,
ciascuno di durata non superiore a otto  secondi,  di  programmi  dei
quali  sia  prevista la trasmissione da parte della concessionaria in
un tempo successivo (cosiddetti "promos"),  accompagnati  dalla  sola
citazione  di  nome  e/o  logotipo  dello  sponsor, con esclusione di
qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione  di  prodotti  o
servizi  di  questo.  I  preannunci  o inviti all'ascolto non possono
superare  il  numero  di  tre  per  ciascun  programma   diffuso   da
concessionari in ambito nazionale.
  3.   Qualora  la  trasmissione  sponsorizzata  sia  di  durata  non
inferiore a quaranta minuti e' consentita, per una sola volta  e  per
non piu' di cinque secondi, la comparsa del nome o del logotipo dello
sponsor  durante la trasmissione medesima. La durata del programma e'
determinata includendo le sigle o i titoli di apertura e di  chiusura
ed escludendo gli eventuali intervalli, le interruzioni pubblicitarie
ed  ogni  altro  tipo  di interruzione comprese quelle dovute a cause
tecniche.
  4.  Quando  la  sponsorizzazione  e'  destinata  a  finanziare   un
programma  di  giochi o di concorsi, prodotti o servizi dello sponsor
possono  essere  assegnati  in  premio  ai  privati,  anche  con   la
precisazione  se  del caso che il premio e' stato fornito dallo spon-
sor, a condizione di non formare oggetto di  illustrazione  o  slogan
pubblicitari e di essere mostrati in maniera puntuale e discreta solo
al  momento  della  consegna. In ogni caso l'ammissione al gioco o al
concorso  ovvero  l'assegnazione  del  premio  non   debbono   essere
condizionati alla prova di acquisto di prodotti o servizi dello spon-
sor o di terzi.
  5.  Fatto  salvo  quanto  precisato  nell'art.  6,  ogni  forma  di
comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore
o comunque modalita'  differenti,  rispetto  a  quanto  indicato  nei
precedenti  commi,  e' da considerare messaggio pubblicitario ai fini
dell'applicazione dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
 
          Nota all'art. 4:
             - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come
          modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e  dall'art.  9
          del D.L. n.  323/1993, si veda in nota alle premesse.