Art. 5.
              Forme della sponsorizzazione radiofonica
  1. La sponsorizzazione di programmi  radiofonici  puo'  esprimersi,
oltre  che  nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, in segnali
acustici trasmessi in occasione delle interruzioni di programmi  (cd.
"spot-jingles") accompagnati dalle sole citazioni di nome e/o marchio
dello  sponsor,  con  esclusione  di qualsiasi slogan pubblicitario e
della presentazione di prodotti o servizi di queste.
  2. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  2  dell'art.  4,  i
preannunci  o  inviti all'ascolto non sono soggetti a limite numerico
per ciascun programma.
  3.  Quando  la  sponsorizzazione  e'  destinata  a  finanziare   un
programma  di  giochi o di concorsi, prodotti o servizi dello sponsor
possono  essere  assegnati  in  premio  ai  privati,  anche  con   la
precisazione  se  del caso che il premio e' stato fornito dallo spon-
sor, a condizione di non formare oggetto di  illustrazione  o  slogan
pubblicitari. ln ogni caso l'ammissione al gioco o al concorso ovvero
l'assegnazione  del premio non debbono essere condizionati alla prova
di acquisto di prodotti o servizi dello sponsor o di terzi.
  4.  Fatto  salvo  quanto  precisato  nell'art.  6,  ogni  forma  di
comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore
o  comunque  modalita'  differenti,  rispetto  a  quanto indicato nei
precedenti commi, e' da considerare messaggio pubblicitario  ai  fini
dell'applicazione dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
 
          Nota all'art. 5:
             - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come
          modificato  dall'art.  3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9
          del D.L. n.  323/1993, si veda in nota alle premesse.