Art. 5.
Forme della sponsorizzazione radiofonica
1. La sponsorizzazione di programmi radiofonici puo' esprimersi,
oltre che nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, in segnali
acustici trasmessi in occasione delle interruzioni di programmi (cd.
"spot-jingles") accompagnati dalle sole citazioni di nome e/o marchio
dello sponsor, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e
della presentazione di prodotti o servizi di queste.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4, i
preannunci o inviti all'ascolto non sono soggetti a limite numerico
per ciascun programma.
3. Quando la sponsorizzazione e' destinata a finanziare un
programma di giochi o di concorsi, prodotti o servizi dello sponsor
possono essere assegnati in premio ai privati, anche con la
precisazione se del caso che il premio e' stato fornito dallo spon-
sor, a condizione di non formare oggetto di illustrazione o slogan
pubblicitari. ln ogni caso l'ammissione al gioco o al concorso ovvero
l'assegnazione del premio non debbono essere condizionati alla prova
di acquisto di prodotti o servizi dello sponsor o di terzi.
4. Fatto salvo quanto precisato nell'art. 6, ogni forma di
comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore
o comunque modalita' differenti, rispetto a quanto indicato nei
precedenti commi, e' da considerare messaggio pubblicitario ai fini
dell'applicazione dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9
del D.L. n. 323/1993, si veda in nota alle premesse.