Art. 5. Forme della sponsorizzazione radiofonica 1. La sponsorizzazione di programmi radiofonici puo' esprimersi, oltre che nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, in segnali acustici trasmessi in occasione delle interruzioni di programmi (cd. "spot-jingles") accompagnati dalle sole citazioni di nome e/o marchio dello sponsor, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4, i preannunci o inviti all'ascolto non sono soggetti a limite numerico per ciascun programma. 3. Quando la sponsorizzazione e' destinata a finanziare un programma di giochi o di concorsi, prodotti o servizi dello sponsor possono essere assegnati in premio ai privati, anche con la precisazione se del caso che il premio e' stato fornito dallo spon- sor, a condizione di non formare oggetto di illustrazione o slogan pubblicitari. ln ogni caso l'ammissione al gioco o al concorso ovvero l'assegnazione del premio non debbono essere condizionati alla prova di acquisto di prodotti o servizi dello sponsor o di terzi. 4. Fatto salvo quanto precisato nell'art. 6, ogni forma di comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore o comunque modalita' differenti, rispetto a quanto indicato nei precedenti commi, e' da considerare messaggio pubblicitario ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9 del D.L. n. 323/1993, si veda in nota alle premesse.