Art. 6.
              Coproduzioni; fornitori di beni e servizi
       avvenimenti, manifestazioni e spettacoli sponsorizzati
  1. Non si considera pubblicita':
    a) la semplice citazione visiva o acustica, nei titoli  di  testa
e/o  di  coda  di  un programma, del nome o marchio delle imprese che
abbiano contribuito alla realizzazione del programma stesso in  veste
di   coproduttori,  purche'  a  tale  citazione  non  si  accompagni,
nell'ambito del programma, alcun tipo di  comunicazione  promozionale
concernente  il  coproduttore  e le imprese da esso rappresentate; si
intende per coproduttore l'impresa, ancorche' non svolgente attivita'
esclusiva o prevalente di produzione, distribuzione o  diffusione  di
programmi   audiovisivi   o   radiotelevisivi,  che  contribuisca  al
finanziamento di un programma radiofonico o televisivo a fronte della
mera acquisizione di quote dei diritti di utilizzazione economica del
programma coprodotto,  dei  diritti  per  particolari  forme  o  aree
geografiche di utilizzazione, ovvero della partecipazione ai relativi
utili;
    b)  la mera citazione visiva o acustica, nei titoli di testa o di
coda di un programma, del nome o marchio delle imprese che, a  titolo
oneroso  o gratuito, abbiano fornito beni o servizi utilizzati per la
realizzazione del programma medesimo, purche' a tale citazione non si
accompagni alcun tipo di  comunicazione  promozionale  concernente  i
fornitori medesimi;
    c)   la   trasmissione   di  programmi  di  contenuto  artistico,
culturale, sportivo o comunque  di  intrattenimento  o  informazione,
aventi  ad  oggetto  la riproduzione di avvenimenti, manifestazioni o
spettacoli, non dovuti ad iniziative della concessionaria e dei quali
quest'ultima abbia acquisito i diritti di ripresa  e/o  trasmissione,
ancorche'  detti  avvenimenti,  manifestazioni o spettacoli risultino
sponsorizzati in forza di accordi economici  direttamente  intercorsi
fra  i  loro  organizzatori  ed  una  o  piu'  imprese  ed  a  cui la
concessionaria sia rimasta estranea; e' tuttavia considerata forma di
pubblicita', ai fini dell'applicazione  dell'art.  8  della  legge  6
agosto  1990,  n.  223,  la citazione, in forma visiva o acustica, di
nome, marchio, simboli attivita' o prodotti degli  organizzatori  e/o
degli  sponsor degli eventi anzidetti, nel corso della radiocronaca o
telecronaca, ove tale citazione risulti  ripetuta,  non  occasionale,
tecnicamente  non  necessaria, e comunque evitabile senza pregiudizio
per la regolare effettuazione della cronaca. Tale ultima regola trova
applicazione anche nel caso in cui  lo  sponsor  dell'evento  sia  il
medesimo sponsor della trasmissione.
 
          Nota all'art. 6:
             - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come
          modificato  dall'art.  3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9
          del D.L. n.  323/1993, si veda in nota alle premesse.