Art. 6.
Coproduzioni; fornitori di beni e servizi
avvenimenti, manifestazioni e spettacoli sponsorizzati
1. Non si considera pubblicita':
a) la semplice citazione visiva o acustica, nei titoli di testa
e/o di coda di un programma, del nome o marchio delle imprese che
abbiano contribuito alla realizzazione del programma stesso in veste
di coproduttori, purche' a tale citazione non si accompagni,
nell'ambito del programma, alcun tipo di comunicazione promozionale
concernente il coproduttore e le imprese da esso rappresentate; si
intende per coproduttore l'impresa, ancorche' non svolgente attivita'
esclusiva o prevalente di produzione, distribuzione o diffusione di
programmi audiovisivi o radiotelevisivi, che contribuisca al
finanziamento di un programma radiofonico o televisivo a fronte della
mera acquisizione di quote dei diritti di utilizzazione economica del
programma coprodotto, dei diritti per particolari forme o aree
geografiche di utilizzazione, ovvero della partecipazione ai relativi
utili;
b) la mera citazione visiva o acustica, nei titoli di testa o di
coda di un programma, del nome o marchio delle imprese che, a titolo
oneroso o gratuito, abbiano fornito beni o servizi utilizzati per la
realizzazione del programma medesimo, purche' a tale citazione non si
accompagni alcun tipo di comunicazione promozionale concernente i
fornitori medesimi;
c) la trasmissione di programmi di contenuto artistico,
culturale, sportivo o comunque di intrattenimento o informazione,
aventi ad oggetto la riproduzione di avvenimenti, manifestazioni o
spettacoli, non dovuti ad iniziative della concessionaria e dei quali
quest'ultima abbia acquisito i diritti di ripresa e/o trasmissione,
ancorche' detti avvenimenti, manifestazioni o spettacoli risultino
sponsorizzati in forza di accordi economici direttamente intercorsi
fra i loro organizzatori ed una o piu' imprese ed a cui la
concessionaria sia rimasta estranea; e' tuttavia considerata forma di
pubblicita', ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge 6
agosto 1990, n. 223, la citazione, in forma visiva o acustica, di
nome, marchio, simboli attivita' o prodotti degli organizzatori e/o
degli sponsor degli eventi anzidetti, nel corso della radiocronaca o
telecronaca, ove tale citazione risulti ripetuta, non occasionale,
tecnicamente non necessaria, e comunque evitabile senza pregiudizio
per la regolare effettuazione della cronaca. Tale ultima regola trova
applicazione anche nel caso in cui lo sponsor dell'evento sia il
medesimo sponsor della trasmissione.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9
del D.L. n. 323/1993, si veda in nota alle premesse.