Art. 8.
                 Prodotti del tabacco, superalcolici
                      medicinali, cure mediche
  1. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone  fisiche
o giuridiche la cui attivita' principale consista nella fabbricazione
o  vendita  di  sigarette  o  di  altri  prodotti  del tabacco, nella
fabbricazione o  vendita  di  superalcolici,  nella  fabbricazione  o
vendita  di  medicinali  ovvero  nella  prestazione  di  cure mediche
disponibili unicamente con ricetta medica.
  2. Al fine di determinare quale  sia  l'"attivita'  principale"  ai
sensi del comma 1, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato
delle  singole attivita', intendendosi per principale quella comunque
prevalente rispetto a  ciascuna  delle  altre  attivita'  di  impresa
nell'ambito del territorio nazionale.