Art. 8.
Prodotti del tabacco, superalcolici
medicinali, cure mediche
1. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche
o giuridiche la cui attivita' principale consista nella fabbricazione
o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella
fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o
vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche
disponibili unicamente con ricetta medica.
2. Al fine di determinare quale sia l'"attivita' principale" ai
sensi del comma 1, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato
delle singole attivita', intendendosi per principale quella comunque
prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di impresa
nell'ambito del territorio nazionale.