Art. 8. Prodotti del tabacco, superalcolici medicinali, cure mediche 1. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. 2. Al fine di determinare quale sia l'"attivita' principale" ai sensi del comma 1, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attivita', intendendosi per principale quella comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di impresa nell'ambito del territorio nazionale.