Art. 7.
                       Comparto del personale
                  del Servizio sanitario nazionale
 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma
1, lettera E), comprende il personale dipendente:
   - dalle amministrazioni, aziende ed enti  del  Servizio  sanitario
nazionale;
   - dagli istituti zooprofilattici sperimentali;
   - dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui
al decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera
h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
   - dall'Ordine mauriziano di Torino;
   - dall'ospedale Galliera di Genova;
   -  dalle  ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex
IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie.
  2. Il  contratto  collettivo  nazionale  riguardante  i  dipendenti
pubblici di cui al comma 1 e' stipulato:
   a) per la parte pubblica:
   -  dall'Agenzia  di  cui  all'art.  50  del decreto legislativo n.
29/1993;
   b) per la parte sindacale:
   - dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  sul
piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
   -  dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
 
          Note all'art. 7:
             - Si trascrive la lettera h) dell'art. 1, comma 1, della
          citata legge n. 421/1z992 (v. in nota all'art. 1):
             "1. Ai fini della  ottimale  e  razionale  utilizzazione
          delle risorse destinate al Servizo sanitario nazionale, del
          perseguimento  della  migliore  efficienza  del  medesimo a
          garanzia del  cittadino,  di  equita'  distributiva  e  del
          contenimento   della   spesa   sanitaria,  con  riferimento
          all'art. 32  della  Costituzione,  assicurando  a  tutti  i
          cittadini  il  libero  accesso alle cure e la gratuita' del
          servizio nei limiti e  secondo  i  criteri  previsti  dalla
          normativa  vigente in materia, il Governo della Repubblica,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  fra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti  legislativi con l'osservanza dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
              a) - g) (omissis);
               h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni
          che  vengono  trasferite  alle  regioni  e  alle   province
          autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del
          Ministero della sanita' cui rimangono funzioni di indirizzo
          e  di  coordinamento,  nonche' tutte le funzioni attribuite
          dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.  Le stesse
          norme debbono prevedere altresi' il riordino  dell'Istituto
          superiore   di  sanita',  dell'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro (ISPESL) nonche'
          degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
          degli istituti  zooprofilattici.  Dette  norme  non  devono
          comportare oneri a carico dello Stato".
             -  Il  D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 502, reca: "Riordino
          della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421".