Art. 4.
Autonomia finanziaria
1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti
l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la
gestione delle spese.
2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede
all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in
un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.