Art. 12. Assunzione delle testimonianze 1. Dopo l'articolo 819- bis del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 819-ter (Assunzione delle testimonianze). - Gli arbitri possono assumere direttamente presso di se' la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresi' deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono".