Art. 12.
                   Assunzione delle testimonianze
  1. Dopo l'articolo 819- bis  del  codice  di  procedura  civile  e'
inserito il seguente:
  "Art.  819-ter  (Assunzione  delle  testimonianze).  -  Gli arbitri
possono assumere direttamente presso di se' la testimonianza,  ovvero
deliberare  di  assumere  la deposizione del testimone, ove questi vi
consenta, nella sua abitazione o nel suo  ufficio.  Possono  altresi'
deliberare  di  assumere  la  deposizione richiedendo al testimone di
fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che  essi  stessi
stabiliscono".