Art. 2. 
  1. In attesa dell'emanazione del  decreto  di  cui  all'articolo  2
della legge 14 gennaio 1994, n. 21,  di  conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n.  465,  relativo
alla definizione ed attribuzione, in conformita' agli indirizzi della
Comunita' europea, degli sgravi contributivi di cui  all'articolo  59
del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, il termine del 30 novembre 1993,  previsto  dall'articolo  1,
comma 1, del predetto decreto-legge e'  differito  fino  a  tutto  il
periodo di paga in corso al 30 giugno 1994, con una  riduzione  dello
sgravio generale di cui ai  commi  primo  e  secondo  del  richiamato
articolo 59 dalla misura del 6 per cento alla misura del 5 per cento,
relativamente al periodo di paga in corso al 1 gennaio 1994 e fino al
30 giugno 1994. 
  2. Per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1993 al 30  giugno  1994,  ad
incremento delle unita' effettivamente  occupate  alla  data  del  30
novembre  1993,  nelle  aziende  industriali  operanti  nei   settori
indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di  cui  all'articolo  59,
comma primo, del testo unico di cui al comma 1 e' concesso in  misura
totale dei contributi posti a carico dei  datori  di  lavoro,  dovuti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo di un
anno  dalla  data  di  assunzione  del  singolo   lavoratore,   sulle
retribuzioni assoggettate  a  contribuzione  per  il  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti. 
  3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10,
11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989,  n.  338,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  4. Per i periodi di paga successivi a quelli di cui al comma  1  si
provvede  con  il  decreto   ivi   richiamato,   nei   limiti   delle
autorizzazioni di spesa di cui al comma 5. 
  5. Per  le  finalita'  del  presente  articolo  e'  autorizzata  la
complessiva spesa di lire 6.000 miliardi per i  periodi  di  paga  in
corso dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994, di lire 5.000 miliardi
per i periodi di paga in corso dal 1 dicembre  1994  al  30  novembre
1995 e di lire 4.000 miliardi per i periodi di paga in  corso  dal  1
dicembre 1995 al 30 novembre 1996. Al relativo onere per il  triennio
1994-1996, pari a lire 6.000 miliardi per l'anno  1996,  si  provvede
mediante parziale utilizzo delle  proiezioni  per  il  medesimo  anno
dell'accantonamento relativo al Ministero  del  tesoro  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1994.  Alla
quantificazione dell'onere relativo ai periodi di paga successivi  si
provvede, in armonia con gli indirizzi della  Comunita'  europea,  ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),  della  legge  5  agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. 
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione  del
presente decreto.