Art. 3. 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1994 
                              SCALFARO 
                                   CIAMPI, Presidente  del  Consiglio
                                   dei Ministri GIUGNI, Ministro  del
                                   lavoro e della previdenza  sociale
                                   BARUCCI,   Ministro   del   tesoro
                                   SPAVENTA, Ministro del bilancio  e
                                   della programmazione economica 
Visto, il Guardasigilli: CONSO