Art. 11. 1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullita' e' rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi e' incertezza sulla persona cui e' stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.