Art. 11.
  1. Le notificazioni di cui alla presente  legge  sono  nulle  e  la
nullita'  e'  rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi
ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le  disposizioni  di
cui  agli  articoli precedenti e, comunque, se vi e' incertezza sulla
persona cui e' stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della
notifica.