Art. 13.
  1. La presente legge entra  in  vigore  il  1  luglio  1994,  fatta
eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 21 gennaio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO