Art. 2. 
  1. Per la  notificazione  di  cui  all'articolo  1  il  notificante
utilizza speciali buste e moduli per avvisi di  ricevimento,  di  cui
deve  fornirsi  a  propria  cura  e  spese,   conformi   al   modello
prestabilito dall'Amministrazione postale per  la  notifica  a  mezzo
posta.