Art. 3. 1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve: a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento; b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresi' apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante; c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico. 2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso. 3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.
Nota all'art. 3: - Il testo degli articoli 4 e seguenti della citata legge n. 890/1982 e' il seguente: "Art. 4. - L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, e' spedito in raccomandazione all'indirizzo gia' predisposto dall'ufficiale giudiziario. L'avviso di ricevimento puo' essere trasmesso per telegrafo, quando l'autorita' giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purche' il mittente anticipi la spesa, oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalita' del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro. L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione. I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce". "Art. 5. - La ricevuta di spedizione della raccomandata e' conservata dall'ufficiale giudiziario ed annotata nel registro cronologico dove pure e' annotato l'avviso di ricevimento nelle ipotesi di cui all'ultima parte del quarto comma dell'art. 3. In questi casi l'avviso di ricevimento e' poi consegnato al funzionario addetto all'autorita' giudiziaria o alla parte richiedente insieme con l'originale dell'atto, al quale deve rimanere allegato. Negli altri casi previsti nel quarto comma dell'articolo 3, il funzionario addetto all'autorita' giudiziaria ovvero la parte richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l'avviso di ricevimento, richiedono all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, al quale allegano la ricevuta di ritorno. In ogni caso, la parte puo', anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione; peraltro, la causa non potra' essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca (*)". "Art. 6. - Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non da' diritto ad alcuna indennita'. L'Amministrazione postale e' pero' tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel piu' breve tempo possibile. Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga l'indennita' stabilita dalle norme di cui all'articolo 48 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato all'ufficiale giudiziario, il quale ne corrisponde l'importo alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta. Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorita' giudiziaria, l'importo dell'indennita', detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, e' versata a favore dell'erario". "Art. 7. - L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purche' il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia eta' inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego puo' essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, e' comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della quantita' rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. (*) N.B. - La Corte costituzionale, con sentenza 17-30 marzo 1992, n. 140 (Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1992, n. 15 - serie speciale), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, nella parte in cui non prevede la sua applicabilita' ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione". "Art. 8. - Se il destinatario o le persone alle quali puo' farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonche' la sua qualita'; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che e' subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta. Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalita' eseguite e del deposito nonche' dei motivi che li hanno determinati e' fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, e' unito al piego. Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e' datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione "non ritirato". La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito. Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, e' subito spedito al mittente in raccomandazione. La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego. Qualora la data delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso". "Art. 9. - Salvo quanto disposto dall'art. 171 del codice di procedura penale, nel caso di cambiamento di residenza o di dimora o di domicilio del destinatario nello stesso comune, l'agente postale, qualora sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo, provvede, nei modi indicati dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 7, alla immediata consegna direttamente o, se cio' non sia possibile, a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove e' la nuova residenza o la nuova dimora o il nuovo domicilio del destinatario. Se le persone indicate nel secondo e nel terzo comma dell'art. 7 rifiutano di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna o mancano o sono inidonee o assenti, il piego e' restituito in raccomandazione al mittente. Se la nuova residenza, la nuova dimora o il nuovo domicilio sono fuori della circoscrizione del comune, l'agente postale lo indica a tergo della busta che restituisce subito in raccomandazione al mittente. Analoga indicazione, datata e sottoscritta, fa sull'avviso di ricevimento in caso di irreperibilita' del destinatario, restituendolo, subito, al mittente col piego, in raccomandazione". "Art. 10. - Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari". "Art. 11. - Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto applicabili". "Art. 12. - Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione dei verbali di contravvenzione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e suc- cessive modificazioni, sulla circolazione stradale, da parte dell'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione. Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'art. 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario. Se il destinatario o le persone alle quali e' autorizzata la consegna del piego rifiutino di pagare le predette tasse, il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita". "Art. 13. - Alle notificazioni degli atti tavolari qualora siano effettuate a mezzo della posta si applicano le norme che precedono purche' i relativi pieghi siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell'ufficio stesso". "Art. 14. - La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente puo' eseguirsi a mezzo della posta a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 62, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le altre modalita' di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta. Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e' ridotto della meta'". "Art. 15. - Il terzo e il quinto comma dell'art. 169 del codice di procedura penale, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: 'Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata'. 'Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano e non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa e' depositata nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale. Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale. L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata'". "Art. 16. - Sono abrogati il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le norme concernenti la notificazione di atti giudiziari e di altri atti contenute nel regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni, nonche' ogni disposizione comunque incompatibile con quelle della presente legge".