Art. 3. 
  1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve: 
    a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e  sulla
copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo  del
quale spedisce la copia al destinatario  in  piego  raccomandato  con
avviso di ricevimento; 
    b)  presentare  all'ufficio  postale  l'originale  e   la   copia
dell'atto da notificare;  l'ufficio  postale  appone  in  calce  agli
stessi il timbro di vidimazione, inserendo  quindi  la  copia,  o  le
copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2,  sulle  quali
il notificante ha preventivamente apposto le  indicazioni  del  nome,
cognome,  residenza  o  dimora  o  domicilio  del  destinatario,  con
l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad  agevolarne  la  ricerca;
sulle buste devono essere altresi' apposti  il  numero  del  registro
cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il  domicilio
del notificante; 
   c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato
con   le    indicazioni    richieste    dal    modello    predisposto
dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero  di  registro
cronologico. 
  2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione  a
ruolo  della  causa  o  del  deposito  dell'atto  introduttivo  della
procedura, l'avviso di ricevimento deve  indicare  come  mittente  la
parte istante e il suo procuratore; per le  notificazioni  effettuate
in corso di procedimento,  l'avviso  deve  indicare  anche  l'ufficio
giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso. 
  3. Per il perfezionamento della notificazione e  per  tutto  quanto
non  previsto  dal  presente  articolo,  si  applicano,  per   quanto
possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 
890. 
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il  testo  degli  articoli  4 e seguenti della citata
          legge n.  890/1982 e' il seguente:
             "Art.  4.  -   L'avviso   di   ricevimento   del   piego
          raccomandato,  completato  in  ogni  sua parte e munito del
          bollo dell'ufficio postale recante  la  data  dello  stesso
          giorno   di   consegna,   e'   spedito  in  raccomandazione
          all'indirizzo gia' predisposto dall'ufficiale giudiziario.
             L'avviso  di  ricevimento  puo'  essere  trasmesso   per
          telegrafo,   quando  l'autorita'  giudiziaria  o  la  parte
          interessata  alla   notificazione   dell'atto   ne   faccia
          richiesta,  purche' il mittente anticipi la spesa, oltre il
          pagamento della tassa normale. Il  telegramma  deve  essere
          spedito   a   cura   dell'agente  postale  e  contenere  le
          generalita' del destinatario o della persona abilitata  che
          ha  ricevuto  il  piego  con  l'indicazione  della relativa
          qualifica, i quali,  all'atto  della  consegna  del  piego,
          debbono firmare il relativo registro.
             L'avviso  di ricevimento costituisce prova dell'eseguita
          notificazione.
             I termini, che decorrono  dalla  notificazione  eseguita
          per  posta,  si  computano dalla data di consegna del piego
          risultante dall'avviso di ricevimento  e  se  la  data  non
          risulti,  ovvero  sia  comunque  incerta, dal bollo apposto
          sull'avviso    medesimo   dall'ufficio   postale   che   lo
          restituisce".
             "Art. 5. - La ricevuta di spedizione della  raccomandata
          e'  conservata  dall'ufficiale  giudiziario ed annotata nel
          registro cronologico dove  pure  e'  annotato  l'avviso  di
          ricevimento  nelle  ipotesi  di  cui  all'ultima  parte del
          quarto comma  dell'art.  3.  In  questi  casi  l'avviso  di
          ricevimento   e'  poi  consegnato  al  funzionario  addetto
          all'autorita' giudiziaria o alla parte richiedente  insieme
          con l'originale dell'atto, al quale deve rimanere allegato.
             Negli altri casi previsti nel quarto comma dell'articolo
          3,  il funzionario addetto all'autorita' giudiziaria ovvero
          la  parte  richiedente,  i  quali   abbiano   ricevuto   in
          restituzione    l'avviso    di    ricevimento,   richiedono
          all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto,  al  quale
          allegano la ricevuta di ritorno.
             In  ogni  caso,  la  parte puo', anche prima del ritorno
          dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale
          giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione
          della causa a ruolo o per eseguire il deposito del  ricorso
          o  controricorso  nei  giudizi  di Cassazione; peraltro, la
          causa non potra' essere  messa  in  decisione  se  non  sia
          allegato  agli  atti  l'avviso di ricevimento, salvo che il
          convenuto si costituisca (*)".
             "Art. 6. - Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non
          da' diritto ad alcuna indennita'. L'Amministrazione postale
          e' pero' tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed  a
          farlo avere al mittente nel piu' breve tempo possibile.
             Per  ogni  piego smarrito l'Amministrazione postale paga
          l'indennita' stabilita dalle norme di cui  all'articolo  48
          del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
          156.
             Il pagamento dell'indennita' e' effettuato all'ufficiale
          giudiziario, il quale ne corrisponde l'importo  alla  parte
          che  ha  richiesto  la notificazione dell'atto, facendosene
          rilasciare ricevuta.
             Quando   la    notificazione    sia    stata    disposta
          dall'autorita'   giudiziaria,   l'importo  dell'indennita',
          detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della
          raccomandazione, e' versata a favore dell'erario".
             "Art. 7. - L'agente postale consegna il piego nelle mani
          proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
             Se la consegna non puo' essere  fatta  personalmente  al
          destinatario,  il  piego  e' consegnato, nel luogo indicato
          sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di
          famiglia che conviva anche temporaneamente con  lui  ovvero
          addetta  alla  casa  ovvero  al  servizio del destinatario,
          purche' il consegnatario  non  sia  persona  manifestamente
          affetta  da  malattia  mentale  o  abbia  eta'  inferiore a
          quattordici anni.
             In  mancanza  delle  persone  suindicate,  il piego puo'
          essere  consegnato  al  portiere  dello  stabile  ovvero  a
          persona  che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo,
          e'  comunque  tenuta  alla  distribuzione  della  posta  al
          destinatario.
             L'avviso  di  ricevimento  ed  il  registro  di consegna
          debbono essere sottoscritti dalla  persona  alla  quale  e'
          consegnato  il piego e, quando la consegna sia effettuata a
          persona diversa dal  destinatario,  la  firma  deve  essere
          seguita,  su  entrambi  i  documenti  summenzionati,  dalla
          specificazione della quantita' rivestita dal consegnatario,
          con l'aggiunta, se trattasi di familiare,  dell'indicazione
          di convivente anche se temporaneo.

             (*)  N.B.  - La Corte costituzionale, con sentenza 17-30
          marzo 1992, n. 140 (Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1992, n. 15
          -   serie   speciale),   ha   dichiarato   l'illegittimita'
          costituzionale dell'art. 5, terzo comma, nella parte in cui
          non  prevede  la  sua  applicabilita' ai giudizi dinanzi ai
          giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali.

             Qualora il consegnatario non sappia  firmare  o  ne  sia
          impossibilitato,  l'agente  postale  fa  menzione  di  tale
          circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di
          ricevimento,   apponendovi   la   data   e    la    propria
          sottoscrizione".
             "Art.  8.  -  Se il destinatario o le persone alle quali
          puo' farsi la consegna rifiutano  di  firmare  l'avviso  di
          ricevimento,   pur   ricevendo   il  piego,  ovvero  se  il
          destinatario rifiuta  il  piego  stesso  o  di  firmare  il
          registro  di consegna, il che equivale a rifiuto del piego,
          l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di  ricevimento
          indicando,   se   si   tratti   di   persona   diversa  dal
          destinatario, il nome  ed  il  cognome  della  persona  che
          rifiuta di firmare nonche' la sua qualita'; appone, quindi,
          la  data  e la propria firma sull'avviso di ricevimento che
          e'  subito  restituito  al  mittente  in   raccomandazione,
          unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di
          riceverlo.  La  notificazione  si ha per eseguita alla data
          suddetta.
             Se le persone abilitate a ricevere il  piego,  in  luogo
          del  destinatario,  rifiutano  di riceverlo o di firmare il
          registro di consegna, ovvero se l'agente postale  non  puo'
          recapitarlo  per  temporanea assenza del destinatario o per
          mancanza,  inidoneita'  o  assenza  delle   persone   sopra
          menzionate,  il  piego  e'  depositato  subito nell'ufficio
          postale. L'agente postale rilascia avviso  al  destinatario
          mediante  affissione  alla porta d'ingresso oppure mediante
          immissione    nella    cassetta    della     corrispondenza
          dell'abitazione,  dell'ufficio  o dell'azienda. Di tutte le
          formalita' eseguite e del deposito nonche' dei  motivi  che
          li  hanno  determinati  e'  fatta  menzione  sull'avviso di
          ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale,
          e' unito al piego.
             Trascorsi  dieci  giorni  dalla  data in cui il piego e'
          stato  depositato  nell'ufficio  postale   senza   che   il
          destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
          il  piego  stesso  e'  datato e sottoscritto dall'impiegato
          postale e subito restituito in raccomandazione,  unitamente
          all'avviso  di  ricevimento,  al mittente con l'indicazione
          "non ritirato".
             La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni
          dalla data del deposito.
             Nel caso, invece, che durante la  permanenza  del  piego
          presso   l'ufficio   postale   il  destinatario  o  un  suo
          incaricato  ne  curi  il  ritiro,  l'impiegato  postale  lo
          dichiara  sull'avviso  di ricevimento che, datato e firmato
          dal destinatario o dal suo incaricato, e' subito spedito al
          mittente in raccomandazione.
             La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro
          del piego.
             Qualora  la  data  delle  eseguite   formalita'   manchi
          sull'avviso  di  ricevimento  o  sia, comunque, incerta, la
          notificazione si ha per eseguita alla data  risultante  dal
          bollo di spedizione dell'avviso stesso".
             "Art.  9.  -  Salvo  quanto  disposto  dall'art. 171 del
          codice di procedura penale,  nel  caso  di  cambiamento  di
          residenza o di dimora o di domicilio del destinatario nello
          stesso  comune,  l'agente  postale,  qualora  sia  venuto a
          conoscenza del nuovo indirizzo, provvede, nei modi indicati
          dal  primo,  secondo  e  terzo  comma  dell'art.  7,   alla
          immediata   consegna   direttamente  o,  se  cio'  non  sia
          possibile, a mezzo dell'agente incaricato del servizio  nel
          settore  ove  e'  la nuova residenza o la nuova dimora o il
          nuovo domicilio del destinatario.
             Se le persone indicate nel secondo  e  nel  terzo  comma
          dell'art.  7 rifiutano di ricevere il piego o di firmare il
          registro di consegna o mancano o sono inidonee  o  assenti,
          il piego e' restituito in raccomandazione al mittente.
             Se  la  nuova  residenza,  la  nuova  dimora  o il nuovo
          domicilio  sono  fuori  della  circoscrizione  del  comune,
          l'agente   postale  lo  indica  a  tergo  della  busta  che
          restituisce subito in raccomandazione al mittente.
             Analoga   indicazione,   datata   e   sottoscritta,   fa
          sull'avviso  di  ricevimento in caso di irreperibilita' del
          destinatario, restituendolo, subito, al mittente col piego,
          in raccomandazione".
             "Art. 10. - Le disposizioni che precedono si  applicano,
          in  quanto  compatibili,  alle  comunicazioni  a  mezzo  di
          lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario  e
          connesse con la notificazione di atti giudiziari".
             "Art.  11.  -  Per la notificazione di atti giudiziari a
          mezzo della  posta  nei  procedimenti  davanti  ai  giudici
          conciliatori,   le   norme  degli  articoli  precedenti  si
          estendono   al   messo   di   conciliazione,   in    quanto
          applicabili".
             "Art.  12.  -  Le  norme  sulla notificazione degli atti
          giudiziari  a  mezzo  della  posta  sono  applicabili  alla
          notificazione   dei   verbali   di   contravvenzione   alle
          disposizioni del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e suc-
          cessive  modificazioni,  sulla  circolazione  stradale,  da
          parte  dell'ufficio  al  quale  appartiene il funzionario o
          l'agente che ha accertato la contravvenzione.
             Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi  del
          disposto   dell'art.   54   del   codice  postale  e  delle
          telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei  pieghi  sono
          poste a carico del destinatario.
             Se   il   destinatario   o  le  persone  alle  quali  e'
          autorizzata la consegna del piego rifiutino  di  pagare  le
          predette  tasse,  il  piego  si  considera  rifiutato  e la
          notificazione si ha come eseguita".
             "Art. 13.  -  Alle  notificazioni  degli  atti  tavolari
          qualora  siano  effettuate a mezzo della posta si applicano
          le norme che precedono  purche'  i  relativi  pieghi  siano
          muniti  del  bollo  di  contrassegno  dell'ufficio tavolare
          mittente  e  siano  spediti  dal  cancelliere  dell'ufficio
          stesso".
             "Art.  14. - La notificazione degli avvisi e degli altri
          atti che per legge devono essere notificati al contribuente
          puo' eseguirsi a mezzo della posta a cura  degli  ufficiali
          giudiziari  dei  messi  comunali  ovvero dei messi speciali
          autorizzati  dall'Amministrazione  finanziaria  secondo  le
          modalita' previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i
          disposti di cui agli articoli 62, 45 e seguenti del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e
          60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.    600,  nonche'  le  altre modalita' di notifica
          previste  dalle  norme  relative  alle  singole  leggi   di
          imposta.
             Qualora  i messi comunali e i messi speciali autorizzati
          dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano  del  sistema
          di  notifica  a  mezzo posta, il compenso loro spettante ai
          sensi del primo comma dell'art. 4  della  legge  10  maggio
          1976, n. 249, e' ridotto della meta'".
             "Art. 15. - Il terzo e il quinto comma dell'art. 169 del
          codice    di    procedura    penale,    sono    sostituiti,
          rispettivamente, dai seguenti:
             'Il portiere o chi ne  fa  le  veci  deve  sottoscrivere
          l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario
          da'  notizia  al  destinatario  dell'avvenuta notificazione
          dell'atto a mezzo di lettera  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento.  Gli effetti della notificazione decorrono dal
          ricevimento della raccomandata'.
             'Se le persone indicate  nella  prima  parte  di  questo
          articolo  mancano  e  non  sono  idonee  o  si rifiutano di
          ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato,  questa
          e'  depositata  nella  casa  del  comune dove l'imputato ha
          l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli
          abitualmente  esercita  la  sua  attivita'   professionale.
          Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della casa
          di  abitazione  dell'imputato  ovvero  alla porta del luogo
          dove  egli   abitualmente   esercita   la   sua   attivita'
          professionale.  L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, dare
          all'imputato  comunicazione  dell'avvenuto deposito a mezzo
          di lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento.  Gli
          effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della
          raccomandata'".
             "Art.  16.  -  Sono abrogati il regio decreto 21 ottobre
          1923, n.  2393, le norme concernenti  la  notificazione  di
          atti  giudiziari  e di altri atti contenute nel regolamento
          di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni,
          nonche' ogni disposizione comunque incompatibile con quelle
          della presente legge".