Art. 4. 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, puo' eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualita' di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante. 2. Nel caso di cui al comma 1, l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.