Art. 4. 
 
  1. L'avvocato o il  procuratore  legale,  munito  della  procura  e
dell'autorizzazione   di   cui   all'articolo   1,   puo'    eseguire
notificazioni in materia  civile,  amministrativa  e  stragiudiziale,
direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio  del
destinatario, nel caso in cui il destinatario sia  altro  avvocato  o
procuratore legale, che abbia la qualita' di  domiciliatario  di  una
parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, l'originale  e  la  copia  dell'atto
devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine
nel cui albo entrambi sono iscritti.