Art. 5. 
 
  1. Nella notificazione di cui all'articolo  4  l'atto  deve  essere
consegnato nelle mani proprie del destinatario. 
  2.  Se  la  consegna  non  puo'  essere  fatta   personalmente   al
destinatario, l'atto  e'  consegnato,  nel  domicilio  risultante  al
consiglio dell'ordine in cui il destinatario e' iscritto,  a  persona
addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario. 
  3. In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2 l'originale e la  copia
dell'atto  notificato  nonche'  il  registro   cronologico   di   cui
all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale  l'atto  e'
consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal
destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi  i  documenti
summenzionati,  dalla  specificazione  delle  generalita'   e   della
qualita' rivestita dal consegnatario.