Art. 6. 1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni di cui all'articolo 5, e' considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. 2. Il compimento di irregolarita' o abusi nell'esercizio delle facolta' previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilita' prevista da altre norme.