Art. 6. 
  1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione  di
cui all'articolo 3  o  le  annotazioni  di  cui  all'articolo  5,  e'
considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. 
  2. Il compimento di  irregolarita'  o  abusi  nell'esercizio  delle
facolta' previste dalla presente  legge  costituisce  grave  illecito
disciplinare, indipendentemente  dalla  responsabilita'  prevista  da
altre norme.