Art. 7. 
  1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi  delle
facolta' previste  dalla  presente  legge,  deve  essere  previamente
autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto;  tale
autorizzazione potra' essere concessa esclusivamente agli avvocati  o
procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti
e  che  non  abbiano  riportato  la   sanzione   disciplinare   della
sospensione dall'esercizio professionale o altra piu' grave  sanzione
e dovra' essere prontamente revocata in  caso  di  irrogazione  delle
dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente  dall'applicazione  di
sanzioni  disciplinari,  in  tutti  i  casi  in  cui   il   consiglio
dell'ordine,  anche   in   via   cautelare,   ritenga   motivatamente
inopportuna la prosecuzione dell'esercizio  delle  facolta'  previste
dalla presente legge. 
  2. Il provvedimento di rigetto o di revoca,  emesso  in  camera  di
consiglio dopo aver sentito il professionista, e' impugnabile davanti
al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni  solo  per
motivi   di   legittimita'   ed    e'    immediatamente    esecutivo,
indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione. 
  3.  In  caso  di  revoca  dell'autorizzazione,  l'avvocato   o   il
procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il  registro  di
cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati  il  provvedimento  di
revoca e l'eventuale annullamento del medesimo. 
  4. I provvedimenti del  consiglio  dell'ordine  adottati  ai  sensi
della presente legge sono resi pubblici nei modi piu' ampi.