Art. 8. 1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facolta' previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello e' stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense. 2. La validita' del registro di cui al comma 1 e' subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante e' iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7. 3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge e' annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti. 4. Il registro cronologico di cui al comma 1 puo' essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.