Art. 8. 
  1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi  delle
facolta' previste dalla presente legge, deve munirsi di  un  apposito
registro cronologico, il cui modello e'  stabilito  con  decreto  del
Ministro di grazia e  giustizia,  sentito  il  parere  del  Consiglio
nazionale forense. 
  2. La validita' del registro di cui al comma 1 e' subordinata  alla
previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte  del
presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il  notificante  e'
iscritto,   o   da   un   consigliere   all'uopo   delegato,   previa
l'autorizzazione di cui all'articolo 7. 
  3. Ogni notificazione eseguita ai sensi  della  presente  legge  e'
annotata dal notificante,  giornalmente,  sul  registro  cronologico,
insieme  alle   eventuali   annotazioni   previste   dagli   articoli
precedenti. 
  4. Il registro cronologico di cui al comma 1 puo' essere costituito
da moduli continui vidimati uso computer.