Art. 9. 
  1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale
del  provvedimento  dell'avvenuta  notificazione  di   un   atto   di
opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del  codice
di procedura  civile  e  dell'articolo  123  delle  disposizioni  per
l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di  procedura
civile, il notificante provvede,  contestualmente  alla  notifica,  a
depositare copia  dell'atto  notificato  presso  il  cancelliere  del
giudice che ha pronunciato il provvedimento.