Art. 2. 
          Presentazione del modello unico di dichiarazione 
  1. Il modello unico di dichiarazione e' presentato alla  camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  competente   per
territorio,  entro  il  termine  stabilito   dal   decreto   di   cui
all'articolo 1, comma 1. 
  2. La camera di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello
unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti  di
rispettiva  competenza,  e  all'Unione  italiana  delle   camere   di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). 
  3. Il Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,
con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, determina i  diritti  di  segreteria  da
corrispondere alle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura per l'espletamento dei compiti  previsti  dalla  presente
legge,  comprensivi  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione   degli
articoli 3 e 4. 
  4.  Il  modello  unico  di  dichiarazione  sostituisce  ogni  altra
dichiarazione, comunicazione, denuncia o  notificazione  obbligatorie
previste dalle disposizioni  di  legge  e  dalle  relative  norme  di
attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1. 
  5. Sui  dati  contenuti  nel  modello  unico  di  dichiarazione  in
possesso delle pubbliche amministrazioni e' esercitato il diritto  di
accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
            Nota all'art. 2:
             - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti  amministrativi";  in  particolare  il   capo   V
          concerne: "Accesso ai documenti amministrativi".