Art. 2.
Presentazione del modello unico di dichiarazione
1. Il modello unico di dichiarazione e' presentato alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, entro il termine stabilito dal decreto di cui
all'articolo 1, comma 1.
2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello
unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di
rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina i diritti di segreteria da
corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente
legge, comprensivi degli oneri derivanti dall'attuazione degli
articoli 3 e 4.
4. Il modello unico di dichiarazione sostituisce ogni altra
dichiarazione, comunicazione, denuncia o notificazione obbligatorie
previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di
attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
5. Sui dati contenuti nel modello unico di dichiarazione in
possesso delle pubbliche amministrazioni e' esercitato il diritto di
accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all'art. 2:
- La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi"; in particolare il capo V
concerne: "Accesso ai documenti amministrativi".