Art. 3.
Raccolta statistica
1. Il Ministero dell'ambiente conclude un accordo di programma con
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con
l'Unioncamere per la predisposizione, l'elaborazione e la
comunicazione al pubblico di una raccolta statistica dei dati
acquisiti sulla base del modello unico di dichiarazione. Tale
raccolta e' articolata anche su base regionale o per ambiti
significativi di territorio.
2. La raccolta statistica di cui al comma 1 contiene anche i dati
relativi ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4.
3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)
compie studi e ricerche sulle materie disciplinate dalle leggi e
dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo
1, comma 1, utilizzando i dati contenuti nella raccolta statistica di
cui al presente articolo.