Art. 4. 
                              Controlli 
  1. Restano ferme le disposizioni in materia di  controlli  previste
dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, nonche' dalle leggi, dai  decreti  e  dalle
relative norme di attuazione di cui  alla  tabella  A  allegata  alla
presente legge. 
  2. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
il Ministero dell'ambiente e il Ministero della  sanita'  promuovono,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
la conclusione di accordi di programma con i soggetti competenti  per
l'effettuazione di  controlli  a  campione  sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni  contenute  nel  modello  unico  di  dichiarazione.   I
risultati  dei  controlli  sono   comunicati   alle   amministrazioni
competenti e all'Unioncamere. 
  3. Gli accordi di programma di  cui  al  presente  articolo  devono
prevedere l'effettuazione di controlli anche su istanza motivata  dei
soggetti portatori  di  interessi  pubblici  o  privati  nonche'  dei
soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni  o
comitati.