Art. 4.
Controlli
1. Restano ferme le disposizioni in materia di controlli previste
dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, nonche' dalle leggi, dai decreti e dalle
relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla
presente legge.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanita' promuovono,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la conclusione di accordi di programma con i soggetti competenti per
l'effettuazione di controlli a campione sulla veridicita' delle
dichiarazioni contenute nel modello unico di dichiarazione. I
risultati dei controlli sono comunicati alle amministrazioni
competenti e all'Unioncamere.
3. Gli accordi di programma di cui al presente articolo devono
prevedere l'effettuazione di controlli anche su istanza motivata dei
soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonche' dei
soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati.