Art. 5. Sistema di ecogestione e di audit ambientale 1. L'organismo individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto- legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, svolge altresi' i compiti previsti dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993. 2. Le somme derivanti dai diritti di utilizzazione delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto- legge n. 216 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 294 del 1993. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) le modalita' di rilascio delle dichiarazioni di partecipazione al sistema di ecogestione e di audit ambientale; b) l'obbligo per i soggetti richiedenti il rilascio delle dichiarazioni di presentare apposita domanda allegando la documentazione richiesta certificata ai sensi della legislazione vigente; c) le condizioni di uso delle dichiarazioni e gli importi dei diritti di utilizzazione delle dichiarazioni stesse, tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti; d) le modalita' ed i criteri per dare comunicazione al pubblico e pubblicizzare le dichiarazioni e per la pubblicazione dell'elenco dei soggetti cui le stesse sono state rilasciate; e) le modalita' per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, avvalendosi degli organi delle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici. Il controllo e' avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative; f) l'applicazione a titolo sperimentale ai settori del commercio e dei servizi del sistema di ecogestione e di audit ambientale. 4. Gli organismi di certificazione svolgono altresi' le funzioni e i compiti dei verificatori ambientali previsti dal citato regolamento (CEE) n. 1836/93. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la conclusione di un accordo di programma con le organizzazioni di categoria interessate, per l'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1836/93 presso le piccole e medie imprese, prevedendo a tal fine anche semplificazioni procedurali e agevolazioni finanziarie nell'ambito di quelle gia' stabilite dalla legislazione vigente.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 216/1993 (Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualita' ecologica - Ecolabel) e' il seguente: "Art. 1. - 1. Le somme derivanti dai diritti di concessione d'uso del marchio CEE di qualita' ecologica, di cui al regolamento n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali dell'organismo competente da istituire ai sensi del medesimo regolamento, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti. 2. Per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali dell'organismo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate in ciascuno dei due anni possono esserlo nell'anno successivo. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compreso l'utilizzo delle somme di cui ai commi 1 e 2. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui". - Il testo dell'art. 18 del regolamento CEE n. 1836/93 (Adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit) e' il seguente: "Art. 18 (Organismi competenti). - 1. Ogni Stato membro designa, entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, l'organismo competente cui spetta l'esecuzione dei compiti pevisti dal presente regolamento, in particolare degli articoli 8 e 9, e ne informa la Commissione. 2. Gli Stati membri provvedono affinche' la composizione degli organismi competenti sia tale da garantire che detti organismi siano indipendenti e imparziali e applichino in modo coerente le disposizioni del presente regolamento. Gli organismi competenti dispongono in particolare di procedure per prendere in considerazione le osservazioni delle parti interessate, relative ai siti registrati".