Art. 5.
Sistema di ecogestione e di audit ambientale
1. L'organismo individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-
legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1993, n. 294, svolge altresi' i compiti previsti
dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del
29 giugno 1993.
2. Le somme derivanti dai diritti di utilizzazione delle
dichiarazioni di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate
al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-
legge n. 216 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
294 del 1993.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) le modalita' di rilascio delle dichiarazioni di partecipazione
al sistema di ecogestione e di audit ambientale;
b) l'obbligo per i soggetti richiedenti il rilascio delle
dichiarazioni di presentare apposita domanda allegando la
documentazione richiesta certificata ai sensi della legislazione
vigente;
c) le condizioni di uso delle dichiarazioni e gli importi dei
diritti di utilizzazione delle dichiarazioni stesse, tenendo conto
delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti;
d) le modalita' ed i criteri per dare comunicazione al pubblico e
pubblicizzare le dichiarazioni e per la pubblicazione dell'elenco dei
soggetti cui le stesse sono state rilasciate;
e) le modalita' per l'effettuazione dei controlli, anche a
campione, avvalendosi degli organi delle amministrazioni dello Stato
e di enti pubblici. Il controllo e' avviato anche ad istanza delle
associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti
maggiormente rappresentative;
f) l'applicazione a titolo sperimentale ai settori del commercio
e dei servizi del sistema di ecogestione e di audit ambientale.
4. Gli organismi di certificazione svolgono altresi' le funzioni e
i compiti dei verificatori ambientali previsti dal citato regolamento
(CEE) n. 1836/93.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
promuove la conclusione di un accordo di programma con le
organizzazioni di categoria interessate, per l'applicazione del
citato regolamento (CEE) n. 1836/93 presso le piccole e medie
imprese, prevedendo a tal fine anche semplificazioni procedurali e
agevolazioni finanziarie nell'ambito di quelle gia' stabilite dalla
legislazione vigente.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 216/1993 (Adempimenti
finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92
sul marchio di qualita' ecologica - Ecolabel) e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. Le somme derivanti dai diritti di
concessione d'uso del marchio CEE di qualita' ecologica, di
cui al regolamento n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo
1992, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e
sono riassegnate ad apposito capitolo da istituire nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente per far
fronte alle esigenze organizzative e funzionali
dell'organismo competente da istituire ai sensi del
medesimo regolamento, ivi compresi i compensi spettanti ai
componenti.
2. Per far fronte alle immediate esigenze organizzative
e funzionali dell'organismo di cui al comma 1, e'
autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993
e di lire 2.000 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate in
ciascuno dei due anni possono esserlo nell'anno successivo.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e del tesoro, sono
stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo, ivi compreso l'utilizzo delle
somme di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
anche nel conto dei residui".
- Il testo dell'art. 18 del regolamento CEE n. 1836/93
(Adesione volontaria delle imprese del settore industriale
a un sistema comunitario di ecogestione e audit) e' il
seguente:
"Art. 18 (Organismi competenti). - 1. Ogni Stato membro
designa, entro i dodici mesi successivi all'entrata in
vigore del presente regolamento, l'organismo competente cui
spetta l'esecuzione dei compiti pevisti dal presente
regolamento, in particolare degli articoli 8 e 9, e ne
informa la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono affinche' la composizione
degli organismi competenti sia tale da garantire che detti
organismi siano indipendenti e imparziali e applichino in
modo coerente le disposizioni del presente regolamento. Gli
organismi competenti dispongono in particolare di procedure
per prendere in considerazione le osservazioni delle parti
interessate, relative ai siti registrati".