Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1,
comma 1, il modello unico di dichiarazione, in sede di prima
applicazione della presente legge, e' adottato, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con riferimento agli obblighi di
dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione
previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di
attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del
modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, e'
fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento,
fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano
carattere non periodico.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO