Art. 6. 
                      Disposizioni transitorie 
  1. In attesa dell'emanazione del decreto  di  cui  all'articolo  1,
comma 1,  il  modello  unico  di  dichiarazione,  in  sede  di  prima
applicazione  della   presente   legge,   e'   adottato,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge,  con  riferimento  agli  obblighi  di
dichiarazione, di  comunicazione,  di  denuncia  o  di  notificazione
previsti  dalle  leggi,  dai  decreti  e  dalle  relative  norme   di
attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  il  termine  di  presentazione  del
modello unico di dichiarazione, in caso  di  obblighi  periodici,  e'
fissato al 30 aprile dell'anno successivo a  quello  di  riferimento,
fermi restando i termini previsti in caso  di  obblighi  che  abbiano
carattere non periodico. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 25 gennaio 1994 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: CONSO