Art. 5. Obblighi delle pubbliche amministrazioni 1. Negli appalti di servizi relativi alle attivita' di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni si conformano alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992. 2. Le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia, previa esibizione da parte di queste ultime della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Nota all'art. 5: - La direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.