Art. 6. 
                           S a n z i o n i 
  1. Al titolare di impresa  di  pulizia  individuale,  all'institore
preposto ad essa o ad  un  suo  ramo  o  ad  una  sua  sede,  e  agli
amministratori di impresa di pulizia che abbia forma di societa', ivi
comprese le cooperative, che non eseguono nei termini  prescritti  le
comunicazioni previste  dall'articolo  1,  comma  3,  si  applica  la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
quattrocentomila a lire unmilioneduecentomila. 
  2. Qualora l'impresa di pulizia eserciti le attivita' di  cui  alla
presente legge senza essere  iscritta  nel  registro  delle  ditte  o
nell'albo  provinciale  delle   imprese   artigiane,   o   nonostante
l'avvenuta sospensione, ovvero dopo  la  cancellazione,  il  titolare
dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o  ad  un  suo
ramo o ad una sua sede, tutti i soci in  caso  di  societa'  in  nome
collettivo, i soci accomandatari in caso di societa'  in  accomandita
semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni  altro  tipo
di  societa',  ivi  comprese  le  cooperative,  sono  puniti  con  la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire
un milione. 
  3.  Qualora  l'impresa  di  pulizia  affidi  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui alla presente legge ad  imprese  che  versino  nelle
situazioni sanzionabili di cui al comma 2, il  titolare  dell'impresa
individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o  ad  una
sua sede, tutti i soci in caso di societa' in nome collettivo, i soci
accomandatari in caso di  societa'  in  accomandita  semplice  o  per
azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di societa', ivi
comprese le cooperative, sono puniti con la  reclusione  fino  a  sei
mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione. 
  4. A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attivita'  di
cui alla presente legge, o comunque si avvalga di  tali  attivita'  a
titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate  dal
registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane,
o la cui  iscrizione  sia  stata  sospesa,  si  applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione  a  lire
due milioni. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti
pubblici, ai medesimi  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una  somma  da  lire  dieci  milioni  a  lire  cinquanta
milioni. 
  5. I contratti stipulati con imprese  di  pulizia  non  iscritte  o
cancellate dal registro delle ditte  o  dall'albo  provinciale  delle
imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.