Art. 10. 
                       (Segretariato generale) 
  1. Il segretariato generale e' composto dal segretario  generale  e
dalla segreteria tecnico-operativa. 
  2. Il segretario generale e' nominato  dal  comitato  portuale,  su
proposta del presidente, tra  esperti  di  comprovata  qualificazione
professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. 
  3. Il segretario generale  e'  assunto  con  contratto  di  diritto
privato di durata quadriennale, rinnovabile per una  sola  volta.  Il
segretario  generale  puo'  essere  rimosso  in   qualsiasi   momento
dall'incarico su proposta del presidente, con delibera  del  comitato
portuale. 
  4. Il segretario generale: 
   a) e' preposto alla segreteria tecnico-operativa; 
   b)  provvede   agli   adempimenti   necessari   al   funzionamento
dell'autorita' portuale; 
   c) cura l'istruttoria degli atti di competenza  del  presidente  e
del comitato portuale; 
   d) cura i rapporti, ai fini  del  coordinamento  delle  rispettive
attivita', con le amministrazioni statali,  regionali  e  degli  enti
locali; 
   e) cura l'attuazine delle direttive del presidente e del  comitato
portuale; 
   f)  elabora  il  piano  regolatore  portuale,  avvalendosi   della
segreteria tecnico-operativa; 
   g) riferisce al comitato portuale sullo stato  di  attuazione  dei
piani  di  intervento  e  di  sviluppo  delle  strutture  portuali  e
sull'organizzazione economico-produttiva delle attivita' portuali; 
   h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 24, comma
2. 
  5. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'autorita',  il
segretario generale si avvale di  una  segreteria  tecnico-operativa,
composta, in sede di prima  applicazione  della  presente  legge,  da
personale  proveniente   dalle   organizzazioni   portuali,   in   un
contingente e in una composizione qualitativa  determinata  ai  sensi
dell'articolo 9 in relazione  alle  specifiche  esigenze  di  ciascun
scalo. 
  6. Il rapporto di lavoro del personale  della  segreteria  tecnico-
operativa  e'  di  diritto  privato  ed  e'  regolato  da   contratti
collettivi nazionali  di  lavoro,  sulla  base  di  criteri  generali
determinati  con  decreto  del  Ministro  dei   trasporti   e   della
navigazione.