Art. 11. (Collegio dei revisori dei conti) 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre supplementi, nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. Un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed un membro supplente sono nominati su designazione del Ministro del tesoro. 2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni. 3. Il collegio dei revisori dei conti: a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa; b) redige una relazione sul conto consuntivo e riferisce periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione; c) assiste alle riunioni del comitato portuale con almeno uno dei suoi membri.