Art. 12. (Vigilanza sull'autorita' portuale) 1. L'autorita' portuale e' sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorita' di vigilanza le delibere del presidente e del comitato portuale relative: a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo; b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico- operativa; c) alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5. 3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), e' esercitata dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro. 4. Qualora l'approvazione dell'autorita' di vigilanza non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.