Art. 13. 
           (Risorse finanziarie delle autorita' portuali) 
  1. Le entrate delle autorita' portuali sono costituite: 
   a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine
comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e  delle  aree
demaniali  comprese  nelle   circoscrizioni   territoriali   di   cui
all'articolo 6, comma 7, nonche' dai proventi di  autorizzazioni  per
operazioni portuali di cui all'articolo 16. Le autorita' portuali non
possono determinare canoni di  concessione  demaniale  marittima  per
scopi  turistico-ricreativi,  fatta  eccezione  per   i   canoni   di
concessione di aree destinate  a  porti  turistici,  in  misura  piu'
elevata di  quanto  stabilito  dalle  autorita'  marittime  per  aree
contigue e concesse allo stesso fine; 
   b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni  di  impianti
di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b); 
   c) salvo quanto previsto all'articolo 28,  comma  6,  dal  gettito
delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo  III  del
titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1  della
legge  5  maggio  1976,  n.  355,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
   d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti
ed organismi pubblici; 
   e) da entrate diverse. 
  2. Dal 1 gennaio 1994 cessano di essere erogati i  contributi  alle
organizzazioni portuali previsti dalle rispettive  leggi  istitutive,
nonche'  gli  stanziamenti  per  le  spese  per   l'installazione   e
l'acquisto di impianti portuali nei porti  di  Ancona,  Cagliari,  La
Spezia, Livorno e Messina. 
 
          Note all'art. 13:
            -  La legge n. 82/1963 reca: "Revisione delle tasse e dei
          diritti marittimi". Il Capo III del Titolo II cosi' recita:
            "CAPO III - Tassa sulle merci sbarcate,  imbarcate  e  in
          transito  nei  porti  di  Genova, Venezia, Napoli, Livorno,
          Civitavecchia, Trieste, Savona e Brindisi.
            Art. 33. (Tassa sulle merci nei porti di Genova,  Venezia
          e Napoli.  - Sulle merci, sbarcate, imbarcate e in transito
          nei porti di Genova, Venezia e Napoli si applica una tassa,
          per ogni tonnellata metrica nella seguente misura:
            A) Merci sbarcate:
             lire  7,50,  quando  trattasi di fosfati e assimilati, e
          nitrati, escluso il nitrato di soda;
             lire 15, quando trattasi di cereali,  sabbia,  ghiaia  e
          pozzolana,  argilla e terre refrattarie, caolino o quarzite
          non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento  e  da
          calce,  cementi  ed  agglomerati  cementizi,  piastrelle  e
          pietre di pavimentazione, laterizi, pietre da costruzione;
             lire 25, quando trattasi di carbone e olii minerali alla
          rinfusa;
             lire 70, quando trattasi di articoli  da  abbigliamento,
          cacao,  caffe',  colofonia  e  resina,  droghe e coloniali,
          glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, oli minerali
          in recipienti di qualsiasi specie e  capacita',  paraffine,
          prodotti  alimentari in conserva, tabacco, tamarindo the' e
          trementina;
             lire  35,  quando  trattasi  di  merci diverse da quelle
          sopra indicate.
            B) Merci imbarcate:
             lire 7,50 quando trattasi  di  fosfati  e  assimilati  e
          nitrati, escluso il nitrato di soda;
             lire  10, quando trattasi di sabbia, ghiaia e pozzolana,
          argilla  e  terre  refrattarie,  caolino  e  quarzite   non
          macinati,  calce  viva  e  spenta,  pietra  da cemento e da
          calce,  cementi  ed  agglomerati  cementizi,  piastrelle  e
          pietre da pavimentazione, laterizi, pietre da costruzione;
             lire  35,  quando trattasi di articoli di abbigliamento,
          cacao, caffe', colofonia  e  resina,  droghe  e  coloniali,
          glucosio,   gomma  in  genere,  macchine  e  veicoli,  olii
          minerali in recipienti di  qualsiasi  specie  e  capacita',
          paraffine,   prodotti   alimentari  in  conserva,  tabacco,
          tamarindo, the' e trementina;
             lire 15, quando trattasi di cereali o di  merci  diverse
          da quelle sopra indicate.
             C) Merci in transito provenienti e dirette all'estero:
             lire 7,50, quando trattasi di fosfati e nitrati, escluso
          il nitrato di soda;
             lire  15,  quando  trattasi  di cereali, carbone ed olii
          minerali alla rinfusa;
             lire 30, quando trattasi  di  merci  diverse  da  quelle
          sopra indicate.
             (La  tassa  suddetta si applica nel porto di Genova fino
          al 30 giugno 1984  e  nel  porto  di  Venezia  fino  al  31
          dicembre 1984).
             Art.  34.  (Tassa  sulle  merci  nei  porti  di Livorno,
          Civitavecchia  e  Brindisi).  -  Nei  porti   di   Livorno,
          Civitavecchia  e  Brindisi la tassa sulle merci di cui alle
          lettere a) e b) dell'articolo precedente e' rispettivamente
          ridotta a lire 4, lire 10, lire 20, lire 60, lire 30 per le
          merci sbarcate ed a lire 4, lire 6, lire 35, lire 9 per  le
          merci imbarcate.
             Nel  porto di Livorno si applica altresi' sulle merci in
          transito provenienti e dirette  all'estero  una  tassa  per
          ogni tonnellata metrica nella seguente misura:
             lire 4, quando trattasi di fosfati e nitrati, escluso il
          nitrato di soda;
             lire 9, quando trattasi di cereali;
             lire 15, quando trattasi di carbone e olii minerali alla
          rinfusa;
             lire 30, per tutte le altre merci.
             (Le  tasse  predette  si  applicano  fino al 31 dicembre
          1975).
             Art. 35. (Tassa sulle merci nel  porto  di  Trieste).  -
          Sulle  merci  sbarcate  e imbarcate nel porto di Trieste si
          applica una tassa di lire 0,50 per ogni tonnellata metrica.
             (La tassa suddetta si applica fino al 31 dicembre 1979).
             Art. 36. (Addizionale alla tassa sulle merci  nel  porto
          di  Genova).   - Il Consorzio autonomo nel porto di Genova,
          allo scopo di far fronte alle spese necessarie per opere di
          sistemazione e  miglioramento  del  porto  ha  facolta'  di
          applicare,  previo  assenso  dei Ministri del tesoro, delle
          finanze  e  della  marina  mercantile,  una addizionale non
          superiore al 10% alla tassa sulle merci, prevista dall'art.
          33.
             La suddetta addizionale puo' in ogni tempo essere  tolta
          o  ribassata con provvedimento immediatamente esecutivo del
          Consorzio,  limitatamente  alla  tassa   sulle   merci   in
          transito.
             Art.  37.  (Tassa sulle merci nei porti di Savona e Vado
          Ligure). - L'Ente portuale Savona-Piemonte, per  provvedere
          ai  suoi  compiti di istituto, ha facolta' di applicare una
          tassa non superiore a lire 15 per ogni  tonnellata  metrica
          sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado
          Ligure.
             La  tassa  suddetta  e'  applicabile fino al 31 dicembre
          1965.
             Art. 38. (Trasbordo). - In caso di trasbordo delle merci
          da una nave all'altra la tassa di cui ai  precedenti  artt.
          33,  34  e  35  e'  dovuta  una  sola  volta e nella misura
          maggiore.
             Art. 39. (Privilegio del  pagamento  della  tassa  sulle
          merci).  - Il pagamento della tassa sulle merci di cui agli
          articoli  precedenti  e  quello  della  tassa   sui   carri
          ferroviari  di  cui  al successivo art. 43 hanno privilegio
          sulle merci stesse.
             Art. 40. (Merci esenti del pagamento della  tassa  sulle
          merci).  -  Sono  esenti  dalla  tassa di cui agli articoli
          precedenti:
             a) i pacchi postali, le provviste di bordo,  il  piccolo
          bagaglio personale;
             b)  i  materiali  trasportati  a  bordo  di una nave per
          essere adibiti come zavorra sempre che  non  si  tratti  di
          merce  o  per  eseguire riparazioni nell'ambito del porto e
          tutti gli oggetti, qualunque ne sia la specie, che  vengano
          trasferiti   a   terra   per   essere   riparati  e  quindi
          reimbarcati;
             c)  il  carbone,  la  nafta  e  gli  altri  combustibili
          destinati  al  consumo  di bordo nei limiti della quantita'
          occorrente per compiere il viaggio;
             d) il carbone fossile proveniente dall'estero e  diretto
          in  transito  all'estero,  quando  la quantita' del carbone
          raggiunga almeno le 100.000 tonnellate annue;
             e) i fusti, cassoni e recipienti vuoti in genere  quando
          debbano  servire  o abbiano servito per prendere o lasciare
          un carico in un porto dello Stato;
             f) i materiali relativi al segnalamento marittimo;
             g) sotto condizione di reciprocita' le  merci  destinate
          ai  rappresentanti  di  governi  esteri,  accreditati nello
          Stato purche'  risultino  giunte  dall'estero  con  diretta
          destinazione ai rappresentanti stessi;
             h) le merci destinati alla Citta' del Vaticano;
             i)  le merci donate, a scopo di assistenza sociale, allo
          Stato  o  ad  enti,  istituti   ed   organismi   i   quali,
          riconosciuti dallo Stato, perseguano tale finalita';
             Art.   41.   (Particolari   esenzioni   nel   porto   di
          Civitavecchia). - Nel porto di  Civitavecchia,  oltre  alle
          merci  indicate nell'articolo precedente, sono esenti dalla
          tassa di cui all'articolo  31  le  ceneri  di  piriti,  gli
          animali vivi ed il pesce fresco in arrivo dalla Sardegna.
             Sono  esenti  altresi'  dalla  tassa  anzidetta tutte le
          merci caricate sui  carri  ferroviari  ed  autoveicoli  che
          accedono  con le proprie ruote sulle navi-traghetto adibite
          al collegamento marittimo con la Sardegna.
             Art. 42. (Particolari esenzioni nel porto di Trieste). -
          Oltre le merci indicate nell'art. 40 sono esenti nel  porto
          di  Trieste dalla tassa stabilita dall'art. 35 i prodotti e
          i  generi  di  approvvigionamento  locale  provenienti  dai
          centri agricoli della Venezia Giulia".
             -  La  legge  n. 355/1976 reca: "Estensione alle aziende
          dei  mezzi  meccanici  e  magazzini  portuali  di   Ancona,
          Cagliari,  La  Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici
          previsti per gli enti portuali".  L'art. 1 cosi' recita:
             "Art. 1. - Sulle merci sbarcate ed imbarcate  nei  porti
          indicati  dalle  disposizioni  di  cui alla legge 9 ottobre
          1967, n. 961, e successive modificazioni,  sono  dovute  le
          tasse  portuali di cui al capo III, titolo II della legge 9
          febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni. La misura
          delle anzidette tasse  portuali  non  potra'  eccedere,  in
          alcun  caso,  il  limite  massimo  di  cui  al  primo comma
          dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n.  47,
          convertito  nella  legge  16  aprile  1974, n. 117, e sara'
          determinata per  ciascuno  dei  porti  interessati  con  le
          stesse  procedure  e con i medesimi criteri di cui al terzo
          comma  dell'articolo  2  del  predetto   decreto-legge   28
          febbraio 1947, n. 47.
             I  proventi  delle  tasse  di  cui  al  precedente comma
          saranno devoluti per i due terzi agli enti  indicati  dalla
          legge  9  ottobre  1967, n. 961 e successive modificazioni,
          per l'assolvimento dei propri compiti, e per un terzo  allo
          Stato".