Art. 16. 
                        (Operazioni portuali) 
  1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il
deposito, il  movimento  in  genere  delle  merci  e  di  ogni  altro
materiale, svolti nell'ambito portuale. 
  2. Le autorita' portuali o, laddove  non  istituite,  le  autorita'
marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle  operazioni
portuali,  nonche'  sull'applicazione  delle  tariffe   indicate   da
ciascuna impresa ai sensi del comma 5. 
  3. L'esercizio delle attivita' di cui al  comma  1,  espletate  per
conto  proprio  o   di   terzi,   e'   soggetto   ad   autorizzazione
dell'autorita' portuale  o,  laddove  non  istituita,  dell'autorita'
marittima. Le imprese autorizzate sono iscritte in apposito  registro
tenuto   dall'autorita'   portuale   o,   laddove   non    istituita,
dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento  di  un  canone
annuo e alla prestazione di una cauzione determinati  dalle  medesime
autorita'. 
  4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma  3  da
parte dell'autorita' competente, il Ministro dei  trasporti  e  della
navigazione, con proprio decreto, da  emanarsi  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina: 
   a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo,  di
capacita' finanziaria, di professionalita' degli  operatori  e  delle
imprese richiedenti, adeguati alle  attivita'  da  espletare,  tra  i
quali la presentazione di un programma operativo e la  determinazione
di un organico di lavoratori  alle  dirette  dipendenze  comprendente
anche i quadri dirigenziali; 
   b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al rilascio, alla
sospensione  e  alla  revoca  dell'atto  autorizzatorio,  nonche'  ai
relativi controlli; 
   c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi  dei  canoni
annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla  specificita'
dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli  investimenti  e
le attivita' da espletare; 
   d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per
l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o  alla
partenza di navi dotate  di  propri  mezzi  meccanici  e  di  proprio
personale adeguato  alle  operazioni  da  svolgere,  nonche'  per  la
determinazione  di  un  corrispettivo  e  di  idonea  cauzione.  Tali
autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7. 
  5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese
pubbliche. Le  imprese  autorizzate  ai  sensi  del  comma  3  devono
comunicare  all'autorita'  portuale   o,   laddove   non   istituita,
all'autorita'  marittima  le  tariffe  che  intendono  praticare  nei
confronti degli utenti, nonche' ogni successiva variazione. 
  6. L'autorizzazione ha durata  rapportata  al  programma  operativo
proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche
titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18, durata identica  a
quella  della  concessione  medesima;  l'autorizzazione  puo'  essere
rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o  a  seguito  del
rinnovo  della  concessione.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non
istituita,  l'autorita'  marittima  sono  tenute  a  verificare,  con
cadenza almeno annuale, il rispetto  delle  condizioni  previste  nel
programma operativo. 
  7. L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,  l'autorita'
marittima, sentita la commissione  consultiva  locale,  determina  il
numero massimo di autorizzazioni che  possono  essere  rilasciate  ai
sensi del comma 3, in relazione alle esigenze  di  funzionalita'  del
porto  e  del  traffico,  assicurando,  comunque,  il  massimo  della
concorrenza nel settore.